Lasciti Solidali. Figli legittimi e figli naturali sono davvero uguali?

Che cosa prevede la legge dopo l’equiparazione sancita dalla riforma del 2012: diritti, doveri e riconoscimento

L’equiparazione tra figli naturali e legittimi è stata sancita dalla Legge n. 219/2012 e dal relativo decreto attuativo n. 213/2013, che hanno uniformato lo status giuridico dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Tale riforma è in linea con quanto previsto dall’art. 30, comma 3, della Costituzione, e ha eliminato il precedente discrimine tra le due categorie di figli.
Prima della riforma, la distinzione tra figli legittimi e naturali aveva rilevanza sostanziale, soprattutto in ambito successorio. Attualmente, invece, la differenza è solo terminologica, nel senso che per “figlio legittimo” si intende colui nato durante il matrimonio, mentre il “figlio naturale” è nato fuori dal vincolo coniugale.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, non esistono più differenze o limitazioni in ambito successorio: entrambi i figli godono degli stessi diritti e doveri. Il figlio naturale non deve più acquisire lo status di figlio legittimo per poter ereditare dal padre o per subentrargli per rappresentazione. Per effetto della sola nascita, egli instaura lo stesso rapporto giuridico con tutti i parenti del genitore, al pari di un figlio legittimo.

Il riconoscimento dei figli

È importante ricordare che il figlio naturale deve essere riconosciuto dal genitore, ai sensi dell’art. 250 c.c. Inoltre, dopo la riforma, anche il figlio incestuoso può essere riconosciuto, ma solo previa autorizzazione del tribunale, che valuta esclusivamente l’interesse del minore. Fino al 2012, invece, il riconoscimento dei figli incestuosi era vietato, in quanto frutto di una situazione ritenuta contraria alla morale pubblica e, in certi casi, sanzionata penalmente (art. 564 c.p.).
La riforma del 2012 ha avuto un impatto anche sulla disciplina successoria, in particolare in tema di rappresentazione e presunzione di paternità. In base alla nuova formulazione dell’art. 231 c.c., il marito è considerato padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Si presume, inoltre, che il marito sia padre:

  • del figlio nato entro 180 giorni dalle nozze, e
  • del figlio nato entro 300 giorni dalla separazione, salvo che venga promossa l’azione di disconoscimento della paternità, prevista dall’art. 243-bis c.c.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.