Lasciti solidali. Il diritto di abitazione del coniuge

Un lettore chiede chiarimenti su un tema delicato ma di grande interesse: il diritto di abitazione del coniuge superstite. Che cosa prevede la legge italiana e quali sono le condizioni per ottenere tale diritto?

La morte di un coniuge porta con sé non solo un impatto emotivo, ma anche diverse questioni legali legate alla successione. Un lettore ci chiede maggiori dettagli sul diritto del coniuge superstite di continuare a vivere nella casa familiare.

La domanda

Gentile Ai.Bi.,
vorrei sapere se, in caso di decesso del proprietario di un immobile in cui conviveva con il coniuge, quest’ultimo ha diritto a rimanere nella casa.
Grazie.

Il diritto di abitazione

In termini giuridici, lei chiede se il coniuge superstite acquisisca il diritto di abitazione sull’immobile che costituiva la residenza familiare.
Partiamo chiarendo cos’è il diritto di abitazione. Si tratta di un diritto reale di godimento su un bene altrui che consente a una persona di utilizzare un immobile per tutta la durata della sua vita.

Quello che dice la legge

La sua domanda trova risposta nell’articolo 540, comma 2, del Codice Civile, il quale stabilisce:
“Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.”
Quindi, il Codice Civile riconosce automaticamente al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa coniugale (e relative pertinenze) al momento dell’apertura della successione.

Requisiti fondamentali

Il diritto di abitazione si applica esclusivamente alla casa adibita a residenza familiare e ai mobili che la corredano, purché:

  1. L’immobile sia di proprietà del defunto o in comproprietà tra i coniugi;
  2. Il coniuge superstite non abbia volontariamente interrotto la convivenza e trasferito altrove la propria residenza.

Non rientrano nel diritto di abitazione eventuali seconde case o altri immobili.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista tributario, il coniuge superstite è l’unico soggetto passivo d’imposta relativo al diritto di abitazione, anche in presenza di altri eredi (ad esempio, i figli). Questi ultimi erediteranno l’immobile come nudi proprietari, ovvero senza la possibilità di disporne fino alla cessazione del diritto di abitazione.
Va sottolineato, però, che quando l’immobile costituisce l’abitazione principale del coniuge superstite, egli è esentato dal pagamento delle imposte grazie all’agevolazione “prima casa”. L’esenzione decade se l’immobile è classificato come di lusso (categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
In conclusione, il coniuge superstite ha pieno diritto di abitare l’immobile familiare, garantito dalla legge e soggetto a specifiche condizioni che tutelano sia i diritti degli altri eredi sia il suo interesse a preservare la continuità dell’ambiente domestico.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.