Lasciti Solidali. La rappresentazione nell’eredità: che cos’è? Scopriamolo

Un’analisi delle condizioni e delle implicazioni giuridiche della rappresentazione nelle successioni legittime e testamentarie

La rappresentazione è l’istituto giuridico che consente la sostituzione del chiamato all’eredità quando quest’ultimo non può o non vuole accettarla.
Come definito dall’articolo 467, primo comma, del Codice Civile: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.

La rappresentazione si applica sia nella successione legittima che in quella testamentaria. Tuttavia, nella successione testamentaria il testatore ha la facoltà di designare dei sostituti al chiamato impossibilitato a succedere o che rinuncia, escludendo così l’applicazione automatica della rappresentazione come prevista dalla legge. In tal caso, il testatore stesso potrebbe effettuare una sorta di rappresentazione, definendo chi dovrà subentrare al chiamato.
Nel linguaggio giuridico, il chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità è definito “primo chiamato”, mentre chi subentra dopo di lui è indicato come “chiamato ulteriore”.

Le condizioni per l’applicazione della rappresentazione

La rappresentazione si realizza quando sussistono le seguenti condizioni:

  1. Il “primo chiamato” (cioè colui che non può o non vuole accettare l’eredità) deve essere un soggetto con discendenti legittimi o naturali.
  2. Il “primo chiamato” deve essere un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto, oppure un fratello o una sorella dello stesso.

È importante precisare che il chiamato diretto (ascendente o rappresentato) non può partecipare alla successione se ha espressamente rinunciato ad acquisire i beni ereditari, oppure se è morto prima o contemporaneamente al defunto (premorienza o commorienza), se è stato dichiarato indegno di succedere, o se è stato dichiarato assente dal tribunale.

L’indegnità e la dichiarazione di assenza

Un soggetto è dichiarato indegno a succedere quando ha commesso atti gravi contro il defunto o i suoi stretti congiunti durante la sua vita. La dichiarazione di indegnità è emessa dal giudice.
Per quanto riguarda l’assenza, questa è una condizione giuridica che si verifica quando un individuo è dichiarato assente da un tribunale, generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dall’ultima notizia certa della sua esistenza (art. 49 c.c.).
Va sottolineato che, in caso di indegnità, la condizione di indegno a succedere riguarda esclusivamente l’ascendente (o il rappresentato) e non colui o colei che subentra nella successione. Inoltre, la dichiarazione di assenza deve essere emessa prima dell’apertura della successione affinché la rappresentazione possa essere applicata.

Il perpetuarsi della rappresentazione

La rappresentazione non ha limiti di grado di parentela. All’interno di ciascuna stirpe che discende dal defunto, la rappresentazione può continuare all’infinito, ossia senza un limite nel numero di generazioni che possono subentrare nella successione.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.