“I lasciti solidali sono sottoposti a tassazione?”

Un lettore scrive ad Ai.Bi. chiedendo se sono previste delle tasse per i lasciti testamentari. Ecco le norme e le precauzioni da seguire per donare in eredità a enti che perseguono uno scopo sociale senza incorrere in imposte o invalidità del testamento

Donare in eredità a enti non profit è un gesto di grande solidarietà e altruismo, ma chi decide di fare un lascito solidale si trova di fronte a inevitabili quesiti, in merito ad aspetti burocratici; domande come quella di Mattia, alla quale è necessario dare una risposta esaustiva. 

“Buongiorno,
mi chiamo Mattia, vorrei sapere se i lasciti solidali sono sottoposti a tassazione e se sì a quale e in che misura. Se invece ci fosse un’esenzione, vorrei sapere se riguarda tutti gli enti di volontariato o solo alcuni.
Grazie,
Mattia”

Gentile Mattia, grazie per la sua domanda che riguarda un aspetto non propriamente giuridico, di cui ci occupiamo solitamente, ma sicuramente utile e di interesse primario.

I lasciti solidali sono soggetti a imposte?

Com’è nostra abitudine cerchiamo di dare una risposta la più semplice e netta possibile: alla domanda se i lasciti solidali sono soggetti ad imposte, la risposta è NO.
Il Codice del Terzo Settore ribadisce che ciò che viene lasciato in eredità a enti che perseguono uno scopo di utilità sociale è esente da tassazione.
Il principio che sottende a questa deroga è, giustamente, quello di invogliare le persone a effettuare questo tipo di solidarietà, poiché ha un’utilità notevole per la collettività.
Quindi i lasciti solidali sono assolutamente esenti da imposte, tasse, ecc.

Per chi è valida l’esenzione?

Rispetto alla domanda se l’esenzione riguarda tutti gli Enti di volontariato, utilizzato come termine generico in cui possono essere inseriti le ONLUS, le ONG, le Associazioni Riconosciute e quelle non riconosciute, ecc, dobbiamo fare una precisazione: se viene fatto un lascito a una ONLUS, per esempio, l’esenzione dalle imposte è prevista solo se l’ente dimostra, entro 5 anni, di avere impegnato il lascito in modo conforme al fine indicato nel testamento.

Il motivo del lascito

A questo proposito è molto importante che nell’atto testamentario venga riportata l’esatta indicazione del motivo per cui vene devoluto il bene. Un errore o una indicazione troppo generica potrebbe portare a un’impugnazione per invalidità del testamento.
Ci permettiamo di aggiungere una ulteriore precisazione anche se non richiesta, relativa al tipo di bene lasciato in eredità.
Se viene lascito un’immobile permane l’esenzione dall’imposta di donazione e successione, ed è prevista anche l’esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali necessarie per la trascrizione e la voltura. Ci potrebbero essere però in questo caso, da pagare alcune imposte legate agli atti notarili di donazione (tassa d’Archivio, tassa per l’adempimento telematico Unico) il cui ammontare solitamente non supera i 250,00 €.
Ribadiamo che per le ONLUS non è mai dovuta l’imposta di bollo.
Ai.Bi. è una associazione riconosciuta che persegue fini sociali ed è anche un Ente senza scopo di lucro iscritto alla Anagrafe delle ONLUS. I lasciti solidali, così come le donazioni in vita, in favore di Ai.Bi. sono dunque totalmente esenti per l’Associazione, anche nel caso in cui si tratti di beni immobili.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.