Lasciti testamentari. Qual è la differenza tra erede e legatario?

Per fare un lascito a favore di un ente del terzo settore che si occupa di fini sociali è possibile in astratto sia la nomina quale erede che l’attribuzione di beni specifici…

Nella successione patrimoniale per causa di morte va distinta la posizione degli eredi, o dell’erede, da quella di eventuali legatari. Nel primo caso di parla di successione a titolo universale, mentre nel secondo di successione a titolo particolare.
Vediamo insieme il perché.

Chi sono i legatari?

I legatari sono soggetti “eventuali”, ai quali, la persona deceduta (de cuius) abbia voluto lasciare dei beni specifici. Può trattarsi di un bene, oppure di una somma di denaro, ma in tutti i casi deve trattarsi di un cespite il cui valore economico rappresenti una parte ridotta rispetto al patrimonio complessivo. Quindi il legatario subentra in uno o più diritti o rapporti giuridici determinati. La nomina di uno o più legatari è facoltativa e in assenza di disposizioni testamentarie formali in tal senso può non esserci alcun legatario.

Chi sono gli eredi?

Gli eredi sono chiamati ad accettare o meno l’eredità che comprende il patrimonio complessivo del defunto, costituito da crediti ed eventuali debiti. Pertanto, l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche in favore dei legatari.

Gli eredi sono chiamati in ogni caso. Sia che il de cuius abbia fatto, sia che non abbia fatto testamento. In alcuni casi, inoltre, ci sono soggetti che devono essere chiamati necessariamente al ruolo di erede e che hanno comunque delle quote riservate (così in particolare coniugi e discendenti che sono detti “legittimari” non potendo essere estromessi). In questi casi la nomina di altri beneficiari tramite testamento, qualora si voglia nominare erede o legatario un terzo soggetto, deve rispettare il ruolo e i diritti pro-quota degli eredi detti legittimari.

Non esiste un riferimento preciso di valore economico nella distinzione tra lascito in eredità e lascito in legato.

 La stessa qualificazione che il testatore abbia fatto utilizzando un termine improprio, avrà nella realtà il valore di nomina come erede (o co-erede) o come legatario in base alla consistenza del lascito in proporzione al patrimonio complessivo e non in base al termine usato dal de cuius, specie in caso di testamento scritto di proprio pugno.

Un lascito testamentario a favore di un ente del terzo settore. È possibile?

Per fare un lascito a favore di un ente del terzo settore che si occupa di fini sociali, come Ai.Bi., è possibile in astratto sia la nomina quale erede che l’attribuzione di cespiti specifici del proprio patrimonio, dunque l’attribuzione di beni o di denaro come soggetto legatario, ma occorrerà fare attenzione a non ledere i diritti dei soggetti che devono essere necessariamente chiamati all’eredità per quote incomprimibili.

È quindi necessario e imprescindibile avvalersi del supporto di un Notaio perché il testamento dovrà essere “ritagliato” sul caso specifico e tenere conto della situazione familiare della persona che vuole disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla propria vita.

Va evitato il fai da te con testamento “olografo” (cioè scritto di proprio pugno, senza l’assistenza di un professionista) anche per evitare che la chiamata all’eredità o al legato si risolva in un dispendio di risorse ed energie per contenziosi nei rapporti con i familiari del benefattore così ritardando la realizzazione delle opere previste dallo Statuto.

Richiedi gratuitamente la guida ai lasciti testamentari alla pagina dedicata QUI o contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332