L’idoneità all’adozione internazionale di un Paese europeo è valida anche in Italia?

Gentilissima redazione,

siamo una coppia italiana residente in Olanda, desiderosa di intraprendere un percorso di adozione internazionale. Ci siamo già attivati nel Paese dove oggi risediamo ed abbiamo ottenuto dal tribunale olandese l’idoneità all’adozione.

Qualche giorno fa, abbiamo visto sul vostro sito numerosi appelli di bambini in cerca di una mamma e di un papà e ci chiedevamo se l’idoneità internazionale di un altro Paese europeo potesse essere di valido utilizzo anche per l’Italia.

Attendiamo con fiducia una vostra risposta

Angela e Marco

Carissimi Angela e Marco,

grazie per averci scritto.

In base all’articolo 66 della legge 218/1995, che disciplina l’efficacia degli atti stranieri, il riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria – com’è il caso per i decreti di idoneità all’adozione internazionale, avviene senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando sono pronunziati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Quindi, essendo residenti in Olanda, al momento della richiesta di idoneità, non è infondato pensare di produrre un provvedimento di idoneità straniero.

Occorre tuttavia capire bene la specifica situazione della famiglia e se si intenda rispostare o meno in Italia la residenza stabile.

L’adozione deve essere avviata nel Paese di residenza

La legge prevede che a prescindere dalla nazionalità, l’iter adottivo sia da voi avviato nel luogo di attuale residenza (per radicare il procedimento all’estero, la condizione è che si sia residenti in quel Paese da almeno due anni). Se quindi, una volta ottenuto il provvedimento di idoneità all’estero intendiate modificare la residenza e ristabilirla in Italia, si potrebbe provare a produrre il provvedimento. Va però tenuto presente che la legge italiana prevede una durata limitata del decreto di idoneità, pari a un anno entro il quale occorre conferire mandato ad un ente autorizzato, pena la decadenza del decreto; nel vostro caso si tratta di un atto straniero, ma si intende sia riconosciuto o se lo si vuole utilizzare in Italia – premesso che per gli atti stranieri è sempre necessaria una traduzione legalizzata – è ragionevole ritenere che sia subordinato alle stesse regole.

In alternativa

in quanto italiani, potreste ottenere un decreto di idoneità all’adozione internazionale presso il Tribunale dei Minori di Roma (previsto nella legge 184/1983 articolo29 bis comma 2: “Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma“); tuttavia si tratta di una ipotesi abbastanza “scolastica”, perché la stessa norma prevede che il Tribunale dei Minori  incarichi i servizi territoriali italiani per compiere tutta una serie di attività di formazione e verifiche, con tanto di colloqui di persona e accessi al domicilio, che richiederebbero la presenza a Roma e in parte sarebbero irrealizzabili. Inoltre sarebbe un duplicato di una idoneità che già avete.

Tuttavia, nel caso in cui la residenza continui ad essere fissata all’estero, la legge prevede che l’iter adottivo sia intrapreso con l’accompagnamento di enti olandesi che avvieranno il percorso adottivo secondo le proprie regole, in base alle norme locali e nei Paesi in cui sono operativi.

In ogni caso, può essere utile, contattare direttamente la Cancelleria adozioni del Tribunale per i Minorenni di Roma, che in questi casi è preferibile sia interpellata direttamente dando ogni specifico dettaglio del caso: 06.68893241 / 242.

Un caro saluto

Enrica Dato

Ufficio Legale e Diritti dei Minori di Ai.Bi. – Amici dei Bambini