Posso adottare la figlia della mia convivente?

Buongiorno,

vorrei avere un chiarimento relativo a una mia situazione personale. Sono padre di due figli avuti dalla donna da cui sono ora separato, ma non ancora divorziato. Attualmente vivo con un’altra donna che, da una precedente relazione, ha avuto una bambina che oggi ha 4 anni. Suo padre le ha abbandonate, non ha riconosciuto la piccola e non ha mai più fatto avere suoi segnali di vita. Ora io vorrei adottare questa bambina. Posso farlo già da ora o devo necessariamente aspettare la sentenza di divorzio da mia moglie? In termini di diritti alla mia successione, ci sarebbero delle differenze tra la piccola e i miei due figli biologici?

Grazie di tutto,

Cesare

 

giudice

Caro Cesare,

il vostro caso rientra in quelli che la legge 184/1983 definisce “adozione in casi particolari”, specificamente regolamentata dall’articolo 44 lettera b). Questa norma si applica ai minori che non si trovano in stato di abbandono, come appunto la figlia della tua compagna che vive con sua madre. In questi casi, secondo la previsione dell’articolo 44 comma 3, l’adozione è consentita anche a chi non sia coniugato. Per poter concretamente procedere, più che la sentenza di divorzio (necessaria per contrarre nuovamente matrimonio), occorre che sia dichiarata formalmente la separazione da sua moglie. Infatti, nel caso in cui ciò non fosse sarebbe un impedimento, perché per legge la domanda di adozione da parte di chi è coniugato ma non ancora separato va presentata con il consenso di entrambi coniugi.

Per quanto riguarda la successione, il minore adottato acquisirebbe dalla tua successione esattamente come i tuoi figli. Tuttavia va tenuto presente che con l’adozione speciale prevista nell’art. 44 l’adottato non acquista diritti analoghi a quelli del minore adottato con adozione legittimante nei rapporti con gli altri tuoi familiari. Tale condizione di disparità sembra essere infatti essere rimasta anche a seguito della recente riforma ad opera della legge n. 219/2012, e dunque – almeno fino a che non intervengano specifici chiarimenti sul punto – ad opera dello stesso legislatore o della giurisprudenza – l’adottato non sembra poter ereditare dai parenti del genitore adottivo.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Amici dei Bambini