Posso dividere il congedo di maternità con mio marito?

Cara Ai.Bi.,

vi vorrei chiedere un chiarimento in relazione al congedo di maternità per i genitori adottivi. A breve, probabilmente a settembre, io e mio marito partiremo alla volta del Perù per andare a trascorrere il periodo pre-adottivo con i nostri due futuri figli, con i quali torneremo in Italia qualche tempo dopo. So che io, in quanto madre, avrei diritto a un periodo retribuito di astensione dal lavoro. Vorrei però capire se sia possibile dividere con mio marito questo periodo che, se non ricordo male, dovrebbe essere di 5 mesi. È possibile “cedere” una parte del congedo di maternità anche al padre adottivo?

Grazie per le informazioni,

Alessia

 

 

giudiceCara Alessia,

innanzitutto i nostri migliori auguri per una felice conclusione dell’iter adottivo e per un futuro di amore nella vostra famiglia.

La risposta alla sua domanda è affermativa. Le spiego. La madre adottiva ha diritto a un periodo di astensione dal lavoro della durata complessiva di 5 mesi, a cui bisogna aggiungere il giorno di ingresso in Italia del minore (o dei minori) adottato, per un totale, quindi, di 5 mesi e un giorno. Il congedo deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore e dà diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo mese precedente all’inizio dell’astensione dal lavoro.

Analogo diritto spetta anche al padre adottivo, alle stesse condizioni, ma solo nel caso in cui non sia stato chiesto dalla madre. Condizione indispensabile, quindi, affinché il padre possa usufruire del congedo è che la madre adottiva sia lavoratrice dipendente o libera professionista e vi abbia rinunciato.  Il padre, dunque, avrebbe diritto al congedo nella misura in cui vi rinuncia la madre, ovviamente sempre nel limite massimo dei 5 mesi e un giorno.

Qualche importante precisazione. È previsto un congedo dal lavoro apposito per i periodi da trascorrere nel Paese di origine dei futuri figli: tale periodo spetta a entrambi i genitori e la sua durata corrisponde a quella del periodo di permanenza nello Stato estero. Durante questa fase, però, non è prevista alcuna retribuzione o indennità. Tale congedo, quindi, non è da confondere con il congedo di maternità.

Per evitare di restare senza retribuzione nel corso del periodo di permanenza all’estero, la madre adottiva può decidere di usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso in Italia del minore adottato. Ovvero proprio nel corso del periodo di permanenza all’estero. Se si decidesse in questi termini, la parte residua del congedo di maternità potrà poi essere utilizzata, anche frazionata, entro i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia.

Un’ultima cosa da sapere per chi adotta contemporaneamente più di un bambino: il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva e non al numero di minori adottati. La procedura è unica anche in caso di 2 o più fratelli adottati insieme.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.