È possibile avere in affido il figlio della sorella del mio compagno ?

Buongiorno!

Vi scrivo per chiedervi alcune informazioni in merito all’affidamento di un bambino. Descrivo brevemente la situazione. La sorella del mio compagno, sei mesi fa, ha avuto un figlio, il cui padre, però, non l’ha riconosciuto. Di conseguenza lei si trova sola e non è in grado, al momento, di potersi prendere cura di lui. Pertanto ha espresso il desiderio di affidarlo a me e al mio compagno. Noi due non siamo ancora sposati, ma abbiamo già due bambini, rispettivamente di due e tre anni.

Come si procede in questi casi? Qual è l’iter che mia cognata dovrebbe seguire per darci suo figlio in affidamento?

In attesa di un vostro gentile riscontro, vi ringrazio e saluto cordialmente,

 

Antonella

 

 

 

giudice

Gentile Antonella,

la doverosa premessa è che nel nostro ordinamento i genitori non possono decidere volontariamente di non occuparsi dei propri figli. Anche se la sorella del Suo compagno è sola è perciò chiamata a svolgere le funzioni di genitore e non può stabilire di delegare ad altri il proprio ruolo in via permanente, anche se a parenti.

L’affidamento, che è una misura concepita come supporto ai nuclei familiari problematici in vista del rafforzamento delle capacità genitoriali, può in effetti essere disposto dai servizi socio assistenziali degli enti locali con l’accordo della famiglia di origine per un tempo comunque determinato, ma mai indeterminato (art. 4 comma 1 della legge 184/1983 aggiornata).

Quindi, la sorella del suo compagno potrebbe recarsi in ipotesi dai servizi-sociali competenti per territorio chiedendo di valutare insieme un programma di supporto al suo nucleo familiare da parte vostra se, come appare dalla Sua testimonianza, l’essere genitore solo comporta delle difficoltà.

Questa la strada preferibile anche se è utile sapere che l’accoglienza di bambini all’interno della famiglia allargata con parentela entro il quarto grado è ammessa anche per periodi superiori a 6 mesi senza particolari obblighi di segnalazione e in questo caso il Suo compagno, essendo zio, potrebbe comunque prendersi cura della nipote (se non vi è legame di parentela entro il quarto grado il tempo massimo consentito è invece di sei mesi, scattando in seguito l’obbligo di segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli opportuni provvedimenti, cfr. art. 8 comma 4 della legge citata).

Attenzione, tuttavia, perché l’affidamento non può essere una soluzione per sostituire il ruolo della madre, e infatti la responsabilità genitoriale con l’affidamento consensuale (disposto dai servizi) resta alla madre mentre gli affidatari, anche se parenti, svolgono una funzione temporanea e devono tenere a mente che il diritto dei bambini è quello di vivere con i propri genitori.

Per l’adozione il presupposto è differente e non è contemplata per le coppie non coniugate. Anche in questo caso la decisione non può essere basata sulla volontà della madre di non occuparsi del figlio e l’adozione viene disposta dal tribunale per i minorenni solo in esito a specifici accertamenti da cui emerga una situazione di abbandono. A questo fine può essere opportuno segnalare alla procura presso i tribunale per i minorenni del luogo ove vive il bambino se ci sono situazioni tali da ritenere che il bambino stesso sia in situazione di pericolo con la madre.

In tutti i casi è consigliabile compiere le scelte del caso in stretto accordo con le competenti autorità indicate.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.