Quanto dura il congedo di maternità per l’adozione nazionale?

Buongiorno Ai.Bi.

Vi scrivo per chiedervi alcune informazioni relative al congedo di maternità per i genitori adottivi. A breve io e mio marito porteremo a casa un bambino di 8 anni adottato in adozione nazionale e proveniente da una regione diversa da quella in cui viviamo. Il rischio giuridico è del tutto risolto.

Vorrei sapere quindi quanto duri il congedo di maternità e se questo possa essere fruito anche in maniera frazionata. E poi: la sua durata varia a seconda che il decreto sia di collocamento provvisorio o di affidamento preadottivo? Per poterne usufruire, è necessario seguire una particolare procedura presso l’Inps oppure, dato che lavoro per un ente locale, le pratiche vengono svolte direttamente da quest’ultimo?

Grazie per le informazioni,

Giuliana

 

CRINO-21Cara Giuliana,

innanzitutto tanti cari auguri per la vostra famiglia che si allarga con l’accoglienza di un figlio adottivo. Vengo alle sue domande e provo a risponderle con ordine.

Il congedo di maternitàè il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice dipendente durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

In caso di adozione nazionale di minore di cui alla legge 184/1983, il congedo di maternità spetta obbligatoriamente nei 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno  dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti). Non può essere fruito in maniera frazionata.

In caso di adozione nazionale, è poi previsto anche il congedo parentale, più noto come maternità facoltativa. Il congedo parentale compete, ferma restando la continuità del rapporto di lavoro, ai genitori adottivi entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nella famiglia per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Questo periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente e, naturalmente, anche in maniera frazionata.

Le richieste per i congedi di maternità o parentali sono sempre a carico dei genitori richiedenti e vanno effettuate all’Inps on line, tramite il call center dedicato (tel. 803164, numero gratuito da rete fissa) oppure i servizi telematici offerti dai patronati.

Spero di averle fornito tutte le informazioni necessarie.

Un cordiale saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.