I rimborsi CAI entrano alla Camera. Interrogazione di Andrea Causin (FI-PDL) “I genitori che hanno adottato dopo il 2011 non possono essere discriminati”

Interrogazione di Andrea Causin, deputato di  Forza Italia – Il Popolo della Libertà, componente della Commissione Giustizia.

ADREA CAUSIN. — Al Presidente del Consiglio. — Per sapere – premesso che:

  • l’articolo 19, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha istituito il fondo per le politiche della famiglia; successivamente, l’articolo 1, commi 1250 e 1251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) tra i vari interventi ha previsto il sostegno alle adozioni internazionali e il pieno funzionamento della Commissione adozioni Internazionali (CAI);
  • l’articolo 1, comma 411 della legge di stabilitĂ  2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, e dunque il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno alle adozioni internazionali erano finora appostate – è stato conseguentemente ridotto di pari entitĂ  dal comma 412. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è stata assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • per coordinamento, il comma 413 ha eliminato dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.
  • la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio è l’autoritĂ  centrale in materia di adozioni internazionali nel nostro Paese e garantisce che le adozioni dei bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell’Aja del 1993;
  • l’8 giugno 2016, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in Assemblea ha sostenuto che “nell’ambito delle risorse relative al 2016, oltre ai 15 milioni giĂ  previsti, ci sono anche 7 milioni e mezzo, derivanti dai riporti relativi alle annualitĂ  precedenti, che sono sempre destinati ai rimborsi e quindi relativi alle adozioni internazionali, ma per quanto riguarda le spese sostenute dalle famiglie. A questi 7 milioni e mezzo si aggiungono 12 milioni e mezzo, sempre nell’ambito del Fondo per le adozioni internazionali, che sono destinati appunto ai rimborsi per le spese sostenute.”;
  • sul sito della Commissione Adozioni internazionali è stato pubblicato in data 12/07/2017 un comunicato attraverso il quale ““si comunica che sono in corso i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni conclusesi nell’anno 2011 che saranno integralmente liquidati entro la fine del corrente anno 2017, nei criteri dal DPCM del 4/08/2011, non vi è stato alcun provvedimento analogo che preveda il rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse dopo il 31/12/2011. Pertanto non verrĂ  dato seguito ad alcuna istanza di rimborso relativa agli anni successivi al 2011”;
  • i minori entrati in Italia per adozione dal 1/01/2012 al 31/12/2015 sono stati 10.353 e dunque, anche alla luce del dato riportato, ad avviso dell’interrogante, il mancato rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse dopo il 31/12/2011 mostra una palese discriminazione nei confronti di tutte quelle famiglie che accolgono minori abbandonati-:
  • se il Ministro interrogato non intenda fare chiarezza circa a decisione assunta in merito ai rimborsi delle spese sostenute per le adozioni conclusesi negli anni successivi al 2011 e se non intenda intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire che il Fondo per le adozioni internazionali possa mantenere la finalitĂ  di rimborsare le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione del minore straniero.