RU486. Interruzione di gravidanza in consultorio? Indicazione che va oltre la legge!

Le nuove linee guida per l’aborto farmacologico indicano la possibilità di interrompere la gravidanza in consultorio, ma la legge 194 non lo prevede…

È possibile interrompere volontariamente la gravidanza con aborto farmacologico all’interno dei consultori?

Secondo la circolare inviata il 12 agosto agli assessori regionali alla sanità dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute sembrerebbe di si.

Ma secondo la buona coscienza e nel rispetto delle leggi e dell’ordinamento dello Stato sembra proprio di no…

Il perché viene brillantemente spiegato in un articolo pubblicato nei giorni scorsi su Avvenire.

Tralasciando i motivi, etici, fisici, psicologici, il dolore, il rischio, la solitudine che le nuove linee guida sull’aborto farmacologico possono creare in una donna e di cui abbiamo ampiamente dibattuto nei precedenti articoli, oggi la nostra attenzione vuole soffermarsi sulla possibilità di assumere la Ru486 non solo all’interno di strutture ospedaliere ma anche nei consultori.

Il Ministro Speranza salutava le nuove disposizione sull’aborto farmacologico quali “un passo avanti importante nel pieno rispetto della legge 194”  ma da una lettura attenta della norma si capisce che non è proprio così e che per giungere alla modifica delle regole cristallizzate nella legge del 78 non sono sufficienti linee guida e circolari ma occorre una vero e proprio passaggio in Parlamento.

Come suggerisce infatti Avvenire, la Legge 194  del 1978 non consente l’aborto a domicilio, ma sancisce che la pratica debba avvenire nei luoghi indicati dall’articolo 8,  tra i quali il consultorio, introdotto nell’articolo 2 della norma, non rientra.

Eppure, nella circolare emanata dal Ministero Superiore di Sanità, si parla di somministrare il mifrepistone anche direttamente nei consultori, contravvenendo a quanto indicato nella legge.

L’art. 19 della 194 del 1978 stabilisce infatti che, chiunque cagioni l’interruzione di gravidanza al di fuori di quanto indicato  dall’art. 5 e dall’art. 8 della medesima legge potrebbe incorrere nell’applicazione della sanzione della reclusione fino a 3 anni.

Tra i compiti dei consultori indicati dalla 194 e previsti dall’art.2 lettera D vi è quello di assistere la gestante “contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”. Compito palesemente alternativo all’aborto

Abortire nei consultori quindi, sembra essere escluso categoricamente dalla legge. L’unica soluzione è passare in Parlamento!