Sono suo padre adottivo, ma non posso vedere gli esami del suo sangue!

Carlo scrive:
Il nostro bambino è una forza, sta bene, va a scuola e sembra proprio che tutto proceda per il meglio. Voglio, però sottoporre una questione di carattere legale che mi hanno evidenziato.

Chiedendo presso l’Ospedale – dove il bimbo aveva fatto un prelievo di sangue – una speciale carta che abilita a visualizzare i risultati via internet, mi sono sentito rifiutare questa carta in quanto non tutore del minore. Sapevo che questa questione del tutore del minore vale per le adozioni nazionali.

Parlando poi con l’assistente sociale dei servizi sociali, che abbiamo incontrato qualche giorno fa, mi ha detto che vale anche per le adozioni internazionali fatte nei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell’Aja del 1993. Quindi, fino a che il Tribunale dei minorenni italiano non ha ratificato la sentenza di adozione, noi genitori adottivi NON siamo i tutori del bambino.

Ho poi chiesto e ottenuto la carta, semplicemente andando ad un altro sportello senza dire che il bambino è adottato. Ho poi approfondito e saputo che il Paese dal quale abbiamo adottato, in Africa, non ha ancora ratificato tale convenzione. Che dobbiamo fare?

Caro Carlo,

in effetti la questione è problematica.

Come sappiamo, il riconoscimento in Italia della pronuncia di adozione all’estero non è automatico, stante il nostro attuale ordinamento.

Per i Paesi ratificanti serve un ordine di trascrizione da parte del Tribunale per i Minorenni; per quelli non ratificanti, un provvedimento dichiarativo dell’efficacia in Italia che presuppone una valutazione più articolata sui presupposti e le condizioni che hanno portato alla pronuncia dell’adozione.

In entrambi i casi vi è un periodo di “interregno” nel quale il minore risulta adottato solo per il Paese straniero, ma l’adozione non può dirsi ancora perfezionata per l’Italia.

In questo periodo il minore gode «di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare» (art. 34 legge 184/83).

Ciò in realtà, sebbene rivesta di una forma di protezione giuridica il minore adottato con riferimento a questo periodo, non risolve la questione relativa al tutore.

Possiamo ritenere che i genitori siano comunque tenuti a mantenere, istruire ed educare il figlio anche prima del riconoscimento in Italia, ma che, in quanto equiparati ai genitori affidatari, non assumano la rappresentanza legale del minore.

Questo evidentemente rappresenta un difetto dell’attuale impianto normativo che, non riconoscendo in modo automatico l’adozione pronunciata all’estero espone il minore ad un periodo (spesse volte anche lungo) in cui la sua condizione giuridica non è ben definita.

Se la nomina del tutore dovesse essere per qualche ragione essenziale (prima del riconoscimento dell’adozione), l’unica possibilità per voi sarebbe di adire sempre il Tribunale per i Minorenni, in via di urgenza, per la sua nomina.

Paola Perrino, Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini