Sono una mamma affidataria single: posso fare domanda per adottare la bambina che ho in affido?

Buongiorno Ai.Bi.

Sono la mamma affidataria di una ragazzina di 14 anni. All’inizio, vivendo da sola ed essendo impegnata per lavoro buona parte della giornata, avevo scelto una forma di affido cosiddetto “leggero”: quello diurno. Da circa un anno però la ragazzina sta con me tutti i giorni della settimana e per una quantità di tempo sempre crescente. Questo anche a causa del fatto che i suoi genitori biologici sono progressivamente usciti di scena. Oggi io e la ragazzina siamo praticamente diventate una famiglia e ci sentiamo rispettivamente mamma e figlia a tutti gli effetti.

Resta il fatto che non sono sposata e non ho un compagno. So che, grazie a una legge recentemente approvata, è possibile in alcuni casi convertire l’affidamento in adozione. Potrei chiedere di adottare mia figlia affidataria proprio sulla base di questa nuova legge?

Grazie per le informazioni,

Mariangela

 

riccardiBuongiorno Mariangela,

innanzitutto mi permetta di esprimerle il mio più sentito ringraziamento per la sua sensibilità e la sua disponibilità dimostrate nei confronti di una ragazzina in difficoltà. Il fatto di aver scelto di mettersi a disposizione per aiutare la bambina che ha in affido, nonostante vivesse da sola e avesse impegni di lavoro, è la prova della piena comprensione, da parte sua, di quanto sia importante il contributo di tutti nella lotta all’abbandono.

Purtroppo alla sua domanda devo rispondere negativamente.

La legge 184/1983, all’articolo 2, pur privilegiando le famiglie con figli, consente anche a una persona singola l’affido di un minore temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine. Ma questo non vale per l’adozione. La stessa legge, all’articolo 4 comma 5bis, stabilisce che l’adozione è consentita solo alle coppie sposate.

Le nuove norme a cui lei fa riferimento nella sua lettera sono quelle contenute nel disegno di legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Nel mese di ottobre il ddl ha ottenuto il “sì” della Camera ed è ora al vaglio del Senato per il via libero definitivo: questo aprirebbe la possibilità per le famiglie affidatarie di chiedere l’adozione del minore in affido. Ma non in tutti i casi. Affinché gli affidatari possano adottare il minore che hanno accolto temporaneamente, essi devono presentare i requisiti per l’adozione previsti sempre dalla 184/1983. E tra questi c’è quello di avere un consolidato rapporto di coppia.

Inoltre, affinché una coppia affidataria possa chiedere di adottare il minore che ha in affido, è necessario che quest’ultimo sia dichiarato adottabile e quindi, preventivamente in stato di abbandono: aspetto, questo, che non è scontato per la situazione che lei ci descrive nella sua lettera.

Tra gli altri requisiti, ricordiamo l’idoneità all’adozione e una certa differenza di età con l’adottato, oltre, naturalmente, al fatto che tra questi e la sua famiglia affidataria si sia stabilito un rapporto consolidato. Tuttavia, in assenza di un consolidato rapporto di coppia, requisito indispensabile per poter fare domanda di adozione, quest’ultima non è possibile.

Un caro saluto,

 

Cristina Riccardi

Membro del consiglio direttivo di Ai.Bi. con delega all’affido