Ci sono tasse da pagare sui lasciti solidali?

Quando si decide di devolvere una parte della propria eredità a un ente benefico, questi, una volta ricevuto il lascito, deve a sua volta pagare delle tasse?

Qualsiasi sostenitore che decide di fare un lascito a un Ente del terzo settore sosterrà o meno costi, a parte la donazione in sé, a seconda che decida di rivolgersi a un notaio e fare un testamento con la sua assistenza o meno. Una modalità per redigere un testamento “fai da te” senza costi esiste (testamento olografo), ma certamente espone al rischio di scrivere volontà irrealizzabili o di rendere difficile l’esecuzione del testamento nel caso di violazione delle leggi che prevedono quote da lasciare necessariamente ad alcuni parenti e che siano ignorate. È quindi sempre consigliabile rivolgersi a un notaio per una consulenza o un’assistenza notarile, con i relativi costi che questo comporta.

Differenza tra erede e legatario

Per chi riceve il lascito solidale, invece, va distinta la posizione dell’erede da quella del semplice legatario. L’erede avrà la “massa” del patrimonio dopo che da questa siano stati detratti gli eventuali costi (spese notarili legate alla pubblicazione del testamento, spese funerarie, eventuali debiti della persona deceduta) e dopo che siano stati anche sottratti i “lasciti” per i legatari (c.d. legati), che possono essere oggetti ma anche quote di eredità in denaro. Il legatario, invece, a meno che il testamento sia impugnato o che per qualche ragione le quote siano ridotte proporzionalmente per incapienza, riceverà il proprio lascito solidale testamentario senza detrarre nulla dall’ammontare previsto.
Più in generale, salve eventuali prossime nuove disposizioni per il profilo fiscale in materia di Enti del Terzo Settore, il trattamento attuale della tassazione o meno dei lasciti agli Enti, si basa sul “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” del 31 ottobre 1990 n. 346, in particolare l’articolo 3 sui “Trasferimenti non soggetti a imposta”, che prevede le esenzioni per gli Enti del terzo settore dividendoli in tre diversi gruppi.

Onlus, fondazioni ed enti che non perseguono scopi di pubblica utilità

Nel primo gruppo rientrano le donazioni, che siano in vita oppure anche per causa di morte, e dunque tramite testamento, fatte in favore di Enti senza scopo di lucro (ONLUS) oppure di Fondazioni bancarie, che sono totalmente esenti da imposta di successione e di donazione. Questa esenzione riguarda sia la donazione in sé che la tassa di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate. Se però l’atto ha tra i beneficiari sia Enti onlus che altre persone non sarà esente dalla tassa di registrazione.

Se, però, la donazione ha a oggetto beni immobili, per l’Ente che la riceve in regime di esenzione da imposta di donazione e successione, è prevista anche l’esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali necessarie previste per trascrizione e voltura. Ci saranno però in questo caso da pagare alcune imposte legate agli atti notarili di donazione (tassa d’Archivio, tassa per l’adempimento telematico Unico) che sono dovute essendo una specie di corrispettivo per l’attività svolta dalla pubblica amministrazione (per queste tasse in genere non si superano le 250 euro).
Non è però mai dovuta dalle ONLUS l’imposta di bollo (mentre le Fondazioni bancarie la pagano).

Nel secondo gruppo di enti rientrano le fondazioni e associazioni riconosciute che perseguano scopi di pubblica utilità, che avranno o meno l’esenzione per le donazioni e i lasciti ricevuti a seconda se abbiano ottenuto o meno la qualifica di onlus. Nel caso in cui l’abbiano ottenuta avranno le stesse agevolazioni sopra indicate, e cioè la totale esenzione da imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali ed esenzione dal bollo. Se invece non dovessero avere ottenuto la qualifica di onlus, il bollo sarà dovuto come per le fondazioni bancarie.

Nel terzo gruppo di enti rientrano le fondazioni in genere e le associazioni riconosciute, che non perseguono scopi di pubblica utilità. Anche in questo caso sono previste esenzioni dalle imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali ma solo se il de cuius o il donante hanno effettuato la donazione con il fine specifico di condizionarla alla realizzazione di un fine di pubblica utilità che, pur non facendo parte degli scopi statutari dell’ente, dovrà diventare, per volontà del donatore, uno scopo da raggiungere. Quindi l’esenzione è in questi casi concessa ma “il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata”. La stessa agevolazione è prevista anche per le imposte ipotecarie e catastali con la possibilità di recuperare gli interessi legali per le somme nel frattempo pagate che si rivelassero non dovute all’Agenzia delle Entrate.

Ai.Bi. è una associazione riconosciuta che persegue fini sociali ed è anche un Ente senza scopo di lucro iscritto alla Anagrafe delle ONLUS. Le donazioni sia in vita che in un testamento in favore di Ai.Bi. sono dunque totalmente esenti per l’Associazione, come pure gli eventuali atti nel caso si trattasse di ricevere la proprietà di un immobile. Chi decidesse di fare un lascito solidale ad Ai.Bi., insomma, potrebbe essere sicuro che l’intero valore del lascito (fatta eccezione per le singole, eventuali, voci, riportato sopre) andrebbe a favore dell’ente senza che su di esso vadano pagate ulteriori tasse.
Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.