Testamento olografo, atto pubblico o scrittura privata: qual è la forma più sicura per un lascito solidale?

Un confronto semplice tra le diverse tipologie di testamento per capire quale garantisce maggiore validità e tutela

Quando si decide di destinare una parte del proprio patrimonio a fini di solidarietà oppure a un ente benefico, è importante conoscere le diverse forme previste dalla legge e capire quale sia la più adatta e sicura. Le principali tipologie sono il testamento olografo, l’atto pubblico (o testamento notarile) e la scrittura privata autenticata (o meno comune ma comunque valida scrittura privata con autenticazione). In particolare, nel caso di un lascito testamentario solidale — ossia una disposizione con cui si decide di destinare beni, somme o diritti a un’organizzazione senza scopo di lucro — la scelta della forma può avere rilevanza sia per la tutela della volontà del testatore sia per la chiarezza del legato.
Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa: può essere redatto da chiunque, senza l’intervento di un notaio. È sufficiente che sia scritto interamente a mano dal testatore, datato e firmato. Il contenuto deve esprimere in modo chiaro e preciso le volontà, indicando, ad esempio, l’ente beneficiario del lascito in modo univoco, per evitare interpretazioni o contestazioni.

I rischi del testamento olografo

Tuttavia, questa forma comporta alcuni rischi: può essere smarrita, distrutta, non rinvenuta al momento opportuno oppure esserci dubbi sulla veridicità o sulla datazione del documento. Per questo, pur essendo perfettamente valido se redatto correttamente, è importante che, dopo la scomparsa del testatore, il documento sia consegnato a un notaio per la pubblicazione.
Diversamente, l’atto pubblico (o testamento pubblico) viene redatto da un notaio alla presenza di testimoni. È la forma più sicura e difficilmente contestabile, poiché garantisce che l’atto sia correttamente formalizzato, che il notaio ne custodisca copia e che la volontà del testatore sia registrata in modo ufficiale. Tuttavia richiede un costo maggiore e una procedura più formale.
Infine, la scrittura privata autenticata o in generale una scrittura privata con autenticazione notarile può rappresentare una via di mezzo: il testatore redige il documento, lo firma e il notaio ne autentica la sottoscrizione, conferendo una data certa e una tutela formale superiore rispetto al solo olografo.
Nel caso specifico di un lascito a favore di un ente benefico, se il testamento olografo è redatto in modo corretto (interamente a mano, datato, firmato, con indicazione chiara dell’ente beneficiario, del codice fiscale se necessario, e del bene o della quota da destinare) non vi sono rischi maggiori rispetto alle altre forme: la forma è valida e la volontà può essere rispettata. È però importante ricordare che in qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il testamento (indipendentemente dalla forma scelta).

La quota legittima

Altro aspetto da considerare: nel lascito solidale, come in ogni disposizione testamentaria, esiste la cosiddetta quota di legittima, ossia la parte dell’eredità riservata per legge agli eredi legittimari (ad esempio figli, coniuge) che non può essere leso dal testatore. Ciò significa che il testatore può destinare liberamente solo la “quota disponibile” del proprio patrimonio a favore di enti benefici senza intaccare i diritti degli eredi legittimi. Infine, va ricordato che non vi è alcun obbligo di comunicare all’associazione beneficiaria la volontà del lascito prima del decesso del testatore: il testamento diverrà efficace solo al momento della morte e, di norma, non comporta vantaggi né per il beneficiario né per il testatore comunicare in anticipo l’intenzione.

Chiarezza delle volontà

In sintesi: la forma più sicura per un lascito solidale dipende dal grado di tutela e formalità che desidera il testatore. Se vuole la massima semplicità ed è certo della propria redazione, il testamento olografo è perfettamente valido; se invece desidera massima certezza, affidabilità e tutela, l’atto pubblico (o la scrittura autenticata) rappresentano forme superiori. In ogni caso, la chiarezza delle volontà, la corretta indicazione del beneficiario e il rispetto della quota legittima rimangono elementi essenziali per garantire che il lascito venga effettivamente realizzato secondo le aspettative.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.