Volevamo fare solo un affido, ci hanno accusato di compravendita di minori!

Buongiorno,

mi chiamo Tiziana e vorrei raccontarvi la mia storia.

Sto vivendo una triste esperienza; io e mio marito abbiamo risposto a una richiesta di aiuto da parte di una mamma e di una splendida bimba cinese di 5 anni.

Le abbiamo ospitate in casa nostra e, per un periodo di tempo, è rimasta con noi solo la bimba, poiché la mamma aveva trovato lavoro in un’altra città e tornava tutti i fine settimana.

Durante l’assenza della madre, io e mio marito, andando contro le leggi che regolano questo tipo di situazione, ci siamo rivolti ad un avvocato per capire come giustificare la presenza della bimba con noi senza la propria mamma.

L’avvocato ci ha consigliato di fare una procura di affido dal notaio e ha fatto firmare alla madre una richiesta nella quale si evinceva che, a causa delle sue difficoltà economiche e della scarsa presenza, noi eravamo indicati come genitori affidatari.

Solo ora abbiamo capito che questa azione era totalmente sbagliata, comportando conseguenze molto gravi.

Il giudice minorile ha sospeso la potestà della madre e noi siamo stati accusati di compravendita di minori; ora la bimba si trova in una casa famiglia, dove resterà sicuramente fino all’udienza fissata per il 30 gennaio.

Noi volevamo solo aiutarle, senza togliere la bimba alla propria madre!

La cosa che più mi fa stare male è che Giada si trova in questa casa famiglia, priva di tutto ciò che ha fatto parte della sua vita fin’ora, senza capire il perché e senza aver nessuna colpa!

Dalla relazione delle assistenti sociali, si delinea che la bimba è allegra, serena, educata e che ha vissuto in ambienti sani e idonei alla sua crescita, poiché noi siamo persone propositive e collaborative.

Ora, ci siamo rivolti ad un altro avvocato per chiarire la situazione e lui ci sta rassicurando sul fatto che il tutto si sistemerà e che Giada tornerà a casa.

Vorrei un parere da voi su questa situazione.

Grazie dell’attenzione, aspetto fiduciosa una vostra comunicazione.

Tiziana

 

 

GIUDICE2Gentile Tiziana,

l’affidamento è una misura temporanea e preventiva (dell’abbandono di minori) che consiste nel supporto a famiglie in difficoltà. Si tratta di un istituto giuridico disciplinato in dettaglio da una legge (la n. 184/1983 e modifiche successive) che viene disposto dai servizi socio-assistenziali degli enti locali (affido consensuale) oppure dal tribunale per i minorenni (affido giudiziale, applicato quando la famiglia che ha bisogno del supporto” non è d’accordo con l’attivazione di questa misura). In entrambi i casi le famiglie affidatarie sono valutate dai servizi socio-assistenziali degli enti locali, in molti territori con la collaborazione di associazioni familiari. Non è quindi possibile per le famiglie affidare il proprio figlio di propria iniziativa.

Altra regola fondamentale del nostro ordinamento è che nessun genitore può spogliarsi volontariamente dei doveri genitoriali e ogni decisione in merito all’esercizio della potestà genitoriale può e deve essere presa soltanto dai tribunali per i minorenni.

E’ evidente che quanto accaduto nel Vostro caso, e in particolare il fatto che Voi abbiate fatto un atto notarile di “affidamento”, ha avuto un peso nella valutazione della capacità genitoriale della signora.

Secondo l’art. 9 comma 4 della citata legge 184/1983: “Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare”. Nel Vostro caso avreste quindi dovuto denunciare la situazione alla Procura perché con il suo impulso il tribunale prendesse provvedimenti, mentre l’avere agito in privato ha fornito due prove: 1) della conoscenza da parte Vostra di una situazione non “denunciata” di sostanziale “abbandono” e 2) che la mamma di fatto non si è occupata della bambina in maniera non transitoria (avendola affidata a Voi).

Strano anche che il Notaio abbia fatto un simile atto, considerato che lo stesso art. 9 al comma 1 della legge, impone a tutti i pubblici ufficiali – notaio incluso – l’obbligo di segnalare alla Procura situazioni anomale relative all’esercizio della potestà genitoriale…. Tanto che non mi meraviglierei se la segnalazione l’avesse fatta proprio lui (o almeno avrebbe dovuto farla).

Stando così le cose ci sono in effetti degli elementi seri che non depongono a favore di una Vostra idoneità all’affidamento.

E’ da tenere presente anche che le condizioni economiche di per sé non possono in alcun modo costituire una motivazione valida per sottrarre un minore ai propri genitori, come specificato sia nelle linee guida delle Nazioni Unite sull’accoglienza c.d. “alternativa” dei minori che, più di recente, nelle raccomandazioni della Commissione Europea per la lotta alla povertà infantile.

In ogni caso, l’affidamento sarebbe e sarà per la bambina una soluzione temporanea, essendo suo preciso diritto quello ad una vita familiare stabile.

Il diritto primario di ogni minore è infatti quello di vivere con la propria famiglia di origine e l’affidamento familiare ha proprio la funzione di aiutare le famiglie in difficoltà a realizzare al meglio questo diritto. Solo se tale soluzione non è attuabile, il Tribunale valuterà in seguito una soluzione alternativa, ma sempre stabile, come l’adozione.

I progetti di affido al di fuori della famiglia di origine devono comunque essere temporanei e vanno preparati e attuati necessariamente con l’aiuto dei servizi sociali oppure di associazioni familiari, ma mai dai cittadini autonomamente.

Un saluto

La redazione di AiBi News