Congedo parentale a ore o giornaliero: li posso richiedere con la stessa domanda?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono una neomamma adottiva con un contratto di lavoro a termine che scadrà alla fine di febbraio 2016. Ho saputo recentemente della possibilità di richiedere il congedo dal lavoro anche su base oraria. In effetti, poter usufruire di questa forma di congedo mi sarebbe molto utile per poter fare fronte alle diverse necessità della mia famiglia. In realtà già posso contare su alcuni permessi genitoriali giornalieri. Vorrei capire se il congedo a ore sia fruibile insieme ai permessi giornalieri e, nel caso possa richiederli entrambi, se possa farlo con la stessa richiesta o, al contrario, se debba presentare due domande separate. Inoltre, vorrei capire come viene gestito il congedo preso su base oraria ai fini contributivi. Infine, una domanda che in realtà viene prima di tutte le altre: ho diritto al congedo orario anche se ho un contratto a termine oppure lo possono richiedere solo coloro che sono assunti a tempo indeterminato?

Grazie,

Anna Maria

 

 

CRINO-21Buongiorno Anna Maria,

innanzitutto tanti auguri per la sua nuova esperienza di mamma adottiva. Ciò a cui si riferisce nella sua lettera è la possibilità di richiedere il congedo parentale in modalità oraria, fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo stesso.

Il congedo parentale, in generale, spetta a tutti i lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in corso. Ne hanno diritto, quindi, anche coloro che hanno un contratto a termine. In tal caso, però, se il rapporto di lavoro termina all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto a quest’ultimo viene meno dal momento in cui è cessato il contratto di lavoro.

Per quanto riguarda le domande da presentare, è da tenere presente che la richiesta per avere diritto al congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata all’Inps e al datore di lavoro, per singolo mese solare. Si tratta di un’istanza diversa da quella usata per comunicare i congedi su base giornaliera e mensile. Pertanto, se nello stesso periodo il genitore-lavoratore dipendente vuole usufruire del congedo parentale sia in modalità oraria che in modalità giornaliera/mensile, si dovranno usare le due diverse procedure.

Riguardo agli aspetti previdenziali, le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa fino al 12esimo anno dall’ingresso dal minore adottato in famiglia. Dopo il sesto anno, inoltre, si applica quanto previsto dall’articolo 35 comma 2 del decreto legislativo 151/2001, il Testo Unico sulla maternità/paternità.

Un caro saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore Generale di Ai.Bi.