Ai care leaver va garantito un posto di lavoro: finalmente l’Italia si accorge di un nuovo dramma

Primo significativo passo in Commissione Bilancio per il sostegno all’autonomia dei care leaver. Ma non basta: occorre evitare che i giovani in difficoltà familiare si trasformino in care leaver… ecco come

Da oggi i care leaver hanno una chance in più nella ricerca del posto di lavoro.

È stato approvato nei giorni scorsi, in Commissione Bilancio l’emendamento proposto dall’onorevole Emanuela Rossini al DL Rilancio.

Ciò significa che i datori di lavoro pubblici e privati, con più di 50 dipendenti, che per legge sono tenuti ad avere una quota di riserva prevista all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, potranno assumere alle stesse modalità agevolate del collocamento mirato anche ragazzi e  ragazze care leaver, ossia maggiorenni cresciuti in comunità, casa-famiglia o affido, cioè al di fuori di una famiglia, i cosiddetti  “OFC” ( out of family children)

Un grande passo per l’autonomia di questi giovani, che a 18 anni si trovano a dover uscire dalla comunità che li ha protetti  per affrontare il futuro soli e senza il sostegno di una famiglia.

“Apprendiamo con soddisfazione questa bella notizia che va a sostenere la realtà dei care leaver, situazione purtroppo non conosciuta ai più  – sottolinea Marco Griffini presidente di Ai.Bi. – Ringraziamo l’opera di Agevolando, associazione che rappresenta centinaia di care leaver in Italia e che tanto si sta prodigando perché a questi giovani sia riconosciuto il diritto e l’opportunità di scegliere da protagonisti il proprio percorso verso l’autonomia e la realizzazione.

Ora è tempo che l’attenzione verso questi ragazzi abbracci non solamente l’Italia ma tutto il mondo. È il momento di chiedere ad Unicef  la realizzazione di un report che inquadri il fenomeno a livello mondiale – continua Griffini – Come Amici dei Bambini stiamo già lavorando per portare l’attenzione delle organizzazioni e  delle istituzioni internazionali sulla questione fondamentale della prevenzione perché un ragazzo o una ragazza fuori famiglia non debbano diventare un care leaver! 

Come? Lavorando su una chiara definizione della categoria degli OFC (out of family children) 

 Il diritto preminente dei minori di 18 anni è quello di vivere all’interno della propria famiglia d’origine – dichiara il presidente di Ai.Bi – Tutti i casi in cui ciò non è possibile devono essere monitorati attraverso la creazione di una banca dati.

Occorre una presa di posizione ufficiale sulla differenza fra assistenza e accoglienza e occorre individuare una definizione formale e giuridica della condizione di OFC.

 A partire dal momento in cui un minore viene allontanato dagli adulti che non esercitano la potestà nel suo interesse, dovrebbe essergli riconosciuto lo status giuridico di OFC con l’individuazione di specifici diritti soggettivi a cui dovrebbe seguire l’applicazione dei relativi meccanismi di tutela.

In nome di questi principi – sottolinea Griffini – è prioritario che l’ONU definisca nelle Convenzioni Internazionali, nella maniera più chiara e uniforme possibile, ma soprattutto più esplicita, il diritto di tutti i bambini e ragazzi, di tutte le bambine e le ragazze, di essere figli e figlie e il diritto di essere sottratti, quando ciò sia possibile, da situazioni di precariato affettivo e familiare perché questi ragazzi possano vivere nella felicità, nell’amore e nella comprensione che solo una madre e un padre idonei possono dare.

E’ necessario pertanto – conclude definire una carta degli OFC che identifichi i fondamentali diritti innegabili di ogni minore senza distinzione, quali:

  1. il diritto di essere accolto in una famiglia costituita da un padre e da una madre, 
  2. il diritto alla partecipazione e all’ascolto,
  3. il diritto ad una chiara e universale definizione dello stato di abbandono, 
  4. il diritto alla nomina di un avvocato fin dall’ingresso nella categoria degli OFC, 
  5. il diritto ad essere accompagnato da una equipe psico-socio-giuridica,
  6. il diritto ad essere sostenuto da un’associazione che abbia come precisa finalità la  tutela dei diritti dell’infanzia,
  7. il diritto di rimanere nella condizione di OFC solo temporaneamente,
  8. il diritto al risarcimento del danno quando il diritto ad avere una famiglia venga violato”.