I vantaggi fiscali di un lascito solidale

Un lascito effettuato a un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS ha dei vantaggi fiscali che fanno sì che il suo intero valore vada a beneficio della missione dell’ente stesso

Chi segue con costanza questa sezione del sito di AibiNews non avrà problemi a ricordare le tante volte in cui abbiamo scritto sull’utilità morale ed etica del lascito solidaleun gesto di liberalità che, come ogni azione di generosità, dà a chi lo effettua un senso di compiutezza e di soddisfazione. Altrettanto si è detto della sua utilità concreta, visto che un lascito solidale consente effettivamente all’ente che lo riceve di poter svolgere la propria attività benefica, attraverso la realizzazione di progetti nuovi o l’implementazione di attività già in svolgimento.
Tutto questo, naturalmente, a vantaggio finale dei vari beneficiari dei progetti e delle opere compiute, che, nel caso di Ai.Bi. Amici dei Bambini, sono le bambine e i bambini vittime di abbandono, i minori con mamme in stato di grave necessità, le famiglie più in difficoltà. In Italia e nel mondo.

Quali sono i vantaggi fiscali di un lascito solidale?

Meno indagati, ma potenzialmente anche loro capaci di offrire elementi decisivi nella scelta di effettuare un lascito solidale, sono i vantaggi fiscali che possono procurare tanto per il donante quanto per il ricevente. Certo, in questo caso non si tratta di benefici che riguardano direttamente i beneficiari, ma è pur vero che ogni euro che non viene speso in tasse, burocrazia e qualsivoglia adempimento necessario (prima o dopo la donazione), si trasforma in un euro in più che può essere destinato alle progettualità.
Escludendo tutte le indicazioni su come effettuare un lascito, sui tipi di testamento, ecc., di cui abbiamo già dato indicazioni, in questa sede ci preme sottolineare gli aspetti fiscali alla luce della normativa sul Terzo Settore (Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Il vantaggio primario del testamento solidale è che i lasciti alle ETS (Enti del Terzo Settore) sono esenti da imposte. Ciò vuol dire che il donante o testatore non ha alcun costo aggiuntivo per l’effettuazione del proprio gesto solidale, e che non dovrà pagare alcuna imposta di successione. Infatti, l’art. 82 del D. Lgs. 117/2017 prevede che le donazioni e i lasciti testamentari a favore di ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) siano esentati dall’imposta di successione e donazione.
Ciò comporta che anche per l’Ente ricevente non ci sia alcun esborso da effettuare, con i conseguenti vantaggi, per la propria missione, di cui si è detto sopra.

L’intero valore è destinato… a fare del bene

Quindi, nel caso di lasciti di somme di danaro non vi è alcuna imposta di bollo; nel caso di lasciti di immobili vi è l’esenzione dalle imposte catastali e ipotecarie.
Inoltre, per gli ETS sussiste la possibilità di alienare i beni ricevuti senza imposte aggiuntive, se utilizzati per fini istituzionali.
In conclusione, e questo è l’aspetto fondamentale, grazie a questa esenzione, l’intero valore del lascito arriva all’ETS, senza alcuna decurtazione fiscale.
È doveroso, però, fare una precisazione fondamentale: se l’ETS non è iscritto al RUNTS o non è riconosciuto come ente non commerciale, il lascito sarà soggetto all’ordinaria imposta di successione (dal 4% all’8% a seconda del grado di parentela tra il testatore e il beneficiario).
Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS è iscritta al Runts e i lasciti solidali a lei devoluti sono soggetti alla legislazione del Terzo Settore. Quindi, esenti da imposte come sopra specificato.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it chiamare il numero 02.98822332.