Lasciti solidali. Cosa succede se il testamento olografo non viene trovato o viene distrutto?

Chiunque scriva un testamento olografo farebbe bene a darlo a un amico fidato o un notaio per conservarlo, perché se il documento non viene trovato o viene distrutto, difficilmente se ne potrà provare l’esistenza

Più volte, all’interno degli articoli della sezione “lasciti testamentari” del sito di Ai.Bi., abbiamo parlato di testamento olografo e di come, secondo un’indagine del 2024, questa modalità di lasciare traccia delle proprie ultime volontà sia la preferita dagli italiani. Tante, però, sono le domane che il testamento olografo solleva, legate proprio alla sua natura di testo libero da intermediazioni e, anche per questo, facilmente modificabile nel corso del tempo.
Per esempio, in tanti si chiedono, visto che il testamento olografo può essere conservato anche in casa o in un posto qualsiasi, cosa succede se alla morte del testatore il testo non viene trovato oppure, peggio ancora, viene volontariamente distrutto.

L’importanza della conservazione del testamento olografo

Per rispondere è necessario fare preliminarmente due precisazioni.
La prima è che è vero che il testamento olografo non richiede forme particolari e anche la sua custodia non è specificata dalla legge, dunque, effettivamente, può essere lasciato in un qualsiasi “cassetto” di casa. Ma è anche vero che il documento può essere consegnato a un amico fidato o, ancora meglio, affidato in custodia a un notaio: in questi casi la questione non si porrebbe nemmeno, perché sicuramente, alla morte del testatore, il documento verrebbe rose noto.

Distruggere un documento pubblico è reato

L’altra precisazione che facciamo è presa dalla legge e dice che: “Chiunque distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo ….. soggiace alle pene stabilite dagli art. 474, 477 e 482 c.p.” (Art. 490 c.p.). Quindi, la distruzione volontaria di un testamento è reato per il quale sono previste anche pene detentive.
Il reato non riguarda solo l’erede, ma chiunque distrugga il testamento. Il crimine, infatti, è quello di avere distrutto un atto pubblico, indipendentemente dal contenuto dello stesso, in quanto chiunque scopra il testamento è tenuto a provvedere a renderlo pubblico appena abbia notizia della morte del testatore.
Alla legge non interessano le ragioni alla base del comportamento incriminato: conta il semplice fatto materiale della distruzione o dell’occultamento. Pertanto il reato scatta anche quando il reo ha il sospetto che si tratti di un testamento falso o invalido. Anche in questo caso deve ugualmente consegnarlo a un notaio per la sua pubblicazione. Sarà poi l’accertamento del giudice – in caso di opposizione da parte di uno degli eredi – a stabilire se il testamento sia valido o meno.

Se non c’è testamento vige la successione legittima

Certo, tutto questo non esclude che possa verificarsi quanto detto inizialmente, ovvero che un testamento olografo, magari redatto segretamente e conservato nella proprio dimora, non venga trovato o venga distrutto volontariamente da chi lo trova. In questo caso, la prova della condotta delittuosa potrebbe essere assai difficile, una volta venuto meno il documento in questione. E se anche si riuscisse, per mezzo di testimoni, a dimostrare che il de cuius aveva fatto un testamento, la sua mancanza materiale potrebbe anche essere motivata da un ripensamento del testatore prima della sua morte, non potendo pervenire la prova contraria.
In mancanza di un testamento, vige la disciplina della successione legittima.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali  è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.