Adozione Internazionale. Le fatture delle spese sostenute possono essere suddivise tra i coniugi?

Una guida completa per i genitori adottivi: dalla documentazione necessaria alla ripartizione delle spese tra coniugi, con consigli utili per evitare errori in dichiarazione

Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede la possibilità per i genitori adottivi di dedurre dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale.

Periodo di deducibilità

La deduzione è ammessa:

  • a partire dal conferimento del mandato di adozione a un ente autorizzato,
  • indipendentemente dall’esito della procedura e dalla sua effettiva conclusione,
  • fino all’ingresso del minore in Italia.

Sono inoltre deducibili le spese di post-adozione, qualora l’accordo con il Paese di origine del minore preveda obblighi di verifica a carico dei genitori adottivi.

Principio di cassa

Ai fini fiscali si applica il principio di cassa: in ogni dichiarazione annuale si deducono le spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, senza aspettare, dunque, la fine dell’iter.

Documentazione delle spese

Sono deducibili tutte le spese finalizzate all’adozione del minore, purché:

  • siano debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato,
  • risultino sostenute direttamente dall’ente e rimborsate dai genitori adottivi, oppure pagate direttamente da questi ultimi a soggetti terzi.

I genitori devono consegnare all’ente autorizzato:

  1. la documentazione relativa alle spese sostenute in autonomia;
  2. un’autocertificazione che attesti che le spese riguardano esclusivamente la procedura di adozione.

Ripartizione tra i genitori

Secondo la Circolare 17/E del 2015:

  • se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori, la deduzione deve essere ripartita proporzionalmente;
  • se la spesa è sostenuta solo da un genitore, in quanto l’altro è fiscalmente a suo carico, la deduzione spetta unicamente al genitore che ha effettuato il pagamento.

In alternativa, i coniugi possono dichiarare autonomamente l’importo sostenuto da ciascuno, fermo restando che la somma delle spese dedotte deve corrispondere al 50% delle spese complessive sostenute nell’anno.

Buone prassi

A fini pratici, la ripartizione si basa sull’autocertificazione dell’importo sostenuto da ciascun genitore e non sull’intestazione delle singole fatture. Tuttavia, per evitare complicazioni in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, è consigliabile:

  • richiedere fatture cointestate a entrambi i genitori,
  • effettuare i pagamenti tramite conti o strumenti cointestati.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

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