Adozione Internazionale in est Europa: se dovessi rimanere incinta dopo l’abbinamento con il bambino che cosa può succedere?

Gentilissima Ai.Bi,

siamo stati abbinati ad una bambino di un Paese dell’est Europa e siamo in attesa di poter partire per completare la procedura adottiva. Purtroppo, a causa della pandemia, i mesi passano e ancora non abbiamo ricevuto la chiamata che ci comunica il via libera alla partenza. Questa cosa ci preoccupa molto, anche perché il nostro desiderio di adozione, non deriva dall’impossibilità di non poter avere figli biologici.  Noi non siamo una coppia sterile. Cosa potrebbe accadere al nostro iter adottivo se dovessi rimanere incinta?

Sara

Cara Sara

le norme italiane e quelle internazionali (Convenzione dell’ Aja del 1993) sulle adozioni internazionali non impediscono di adottare nel caso in cui durante l’iter adottivo si verifichi una gravidanza, esistendo semplicemente, per l’Ente autorizzato che accompagna la coppia adottiva, il dovere di riferire al Tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento del minore che sia in Italia perché già adottato oppure in affidamento preadottivo (art.34 comma 2 legge 184/1983).

Inoltre nelle relazioni post-adottive da mandare alle autorità estere del Paese di origine dopo che l’adozione si sia conclusa, è ben probabile che la circostanza della nuova gravidanza e dell’attesa nascita di un fratello o una sorella emerga, ma ciò non può essere mai un avvenimento in grado di incidere su una adozione già conclusa, a prescindere dall’età dell’adottato.

Cosa accadrebbe se la gravidanza avvenisse nel corso dell’iter adottivo?

Nel caso in cui, invece, la gravidanza emerga nel corso dell’iter adottivo, prima che esso sia concluso, esiste la possibilità che le autorità sia nazionali che straniere effettuino delle proprie valutazioni su un avvenimento – la gravidanza e l’attesa di un figlio naturale – che determina effettivamente una modifica degli equilibri personali e familiari “fotografati” con il decreto di idoneità.

In questo quadro, pur non essendo stabilito da nessuna norma un divieto di adozione, è ben possibile che l’opportunità di un aggiornamento della valutazione conduca a una modifica dell’iter in corso, in particolare se nei Paesi dell’Est indicati, non si sia ancora svolta l’udienza di adozione ma vi sia stato solo un primo incontro. Sarà in quel caso importate valutare, infatti, caso per caso la situazione, ma non esistono comunque decisioni astratte né divieti applicabili a priori.

Ufficio Diritti Ai.Bi.