Cagliari: inadeguato l’affidamento familiare ai nonni, se il minore ha bisogno di cure particolari

cagliari“E’ insufficiente l’affidamento familiare ai nonni, non idonei a stare vicino al bimbo traumatizzato da continui distacchi emotivi. È legittima la declaratoria dello stato di adottabilità per il minore che esige cure urgenti per un lieve deficit cognitivo oltre del bisogno, in modo stabile, di affetto e sostegno psicologico: risulta invece inadeguato l’affidamento familiare ai nonni, risultati inidonei, visto che il bimbo è traumatizzato da continui distacchi emotivi”.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 17096 del 10 luglio 2013, ha respinto il ricorso di una coppia contro la decisione della Corte d’appello di Cagliari,  che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del loro figlio.

La prima sezione civile, in linea con la Corte sarda, ha rilevato l’incapacità genitoriale e la mancanza di nuclei parentali idonei a sostenere la coppia genitoriale o a vicariarla.

Inoltre, ha ricordato che «lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata.  Dunque, lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità non ricorre qualora sussista una causa di forza maggiore, cioè un ostacolo esterno posto dalla natura, dall’ambiente, da un terzo che s’impone alla volontà del genitore e che il legislatore del 1983, innovando rispetto alla disciplina del 1967, ha qualificato come “transitorio”, alla luce del preminente interesse del minore, sicché tale transitorietà deve essere necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso, evenienza nella specie non evincibile».

Insomma, in questa particolare circostanza, sono state rilevanti le indagini mediche di natura psicologica e psichiatrica. Il bambino era stato inserito in comunità e gli effetti erano stati per lui positivi, il che ha portato ad affermare, nell’interesse del minore, la necessità di una situazione familiare, che gli potesse assicurare accudimento, affetto e sostegno psicologico, in modo stabile, certo e in tempi rapidi.

La decisione è stata presa anche in virtù delle risorse di recupero che il piccolo aveva evidenziato nel breve periodo in cui era stato inserito in comunità. In più i giudici hanno preso in considerazione il fatto che è affetto da un lieve deficit cognitivo, per cui esige particolari e costanti cure e attenzioni.