Congedi parentali: estesi alle adozioni

Via libero definitivo del Consiglio dei ministri al decreto legislativo che riordina la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

Nei nove articoli di cui si compone il decreto le principali modifiche interessano in particolare le madri lavoratrici, i congedi parentali e quelli per l’assistenza di soggetti portatori di handicap grave.

Modifiche sono state introdotte anche in materia di adozioni e affidamenti. La facoltà riconosciuta al genitore naturale pubblico dipendente con figli minori fino a tre anni di età, di essere assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore lavora, viene ora estesa ai genitori adottivi o affidatari con figli minori entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

Viene inoltre riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri ai genitori adottivi o affidatari, entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha ora il diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Relativamente alla disciplina del congedo continuativo o frazionato per un massimo di due anni previsto dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001, l’art. 4 ridefinisce i soggetti che possono chiederlo per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità. Viene tra l’altro precisato che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco dell’attività lavorativa e non può essere concesso se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Si ribadisce anche che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione.