Congedo per maternità adottiva: se lo richiedo per la permanenza all’estero, posso interromperlo in estate e continuarlo a settembre?

Buongiorno,

sono un’insegnante, nonché madre adottiva. Ho chiesto alla mia scuola un periodo di congedo di maternità di 6 settimane, da metà maggio prossimo, in coincidenza con la partenza all’estero  finalizzata all’ ingresso di mio figlio in Italia. E’ un mio diritto, vero, scegliere di fruire in modo frazionato il congedo? Vorrei sapere se dopo il rientro in Italia posso ancora beneficiare di altri tre mesi e mezzo dal mese di settembre, escludendo i mesi di luglio e agosto?

Grazie,

Elisa

 

GIUDICE2Gentile signora,

la normativa in materia è chiara. La lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge n. 184/1983, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età. Il  congedo  può  essere  fruito  nei  cinque  mesi  successivi  all’ingresso  del  minore  in  Italia. Fa fede l’autorizzazione  rilasciata dalla CAI (Commissione  per  le  Adozioni Internazionali). A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella  fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi e un giorno.

Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il proprio figlio e agli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito antecedentemente  all’ingresso  del  minore  in  Italia  è  fruito,  anche  frazionatamente,  entro  i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo  di  maternità,  può  comunque avvalersi  di  periodi  di  congedo  non  indennizzati  né retribuiti. I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Pertanto, la domanda di  indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della certificazione che le deve fornire l’ente autorizzato da lei scelto. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.

Ufficio diritti di Ai.Bi.