Continuità affettiva, nessuna “preferenza” per gli affidatari: “La domanda di adozione del minore in affido sarà valutata con procedura ordinaria”

affido approvatoNon una scorciatoia per chi spera in un’adozione facile, ma un mezzo utile per mantenere i legami se questi sono funzionali al benessere del minore in ordine al suo progetto di vita. La legge 173/2015 sulla continuità degli effetti necessita ancora di chiarimenti. Tanto che la regione Piemonte ha promosso un gruppo di lavoro finalizzato a fornire ai servizi socio-sanitari indicazioni sull’applicazione della legge che prevede la possibilità dell’adozione da parte della famiglia affidataria quando l’affido “si sia risolto in un rapporto stabile e duraturo anche sul piano affettivo”. Indicazioni che stabiliscono innanzitutto che, qualora gli affidatari chiedano l’adozione del minore loro affidato, nel frattempo divenuto adottabile, dovranno presentare regolare domanda di adozione che sarà valutata dal Tribunale “secondo la procedura ordinaria”.

In merito alla legge 173/2015, in Piemonte si è registrata fino a oggi “una situazione di diffusa e generalizzata confusione” e l’esigenza di “ricevere in tempi brevi chiarimenti”. Già a fine gennaio, nel corso di un convegno in cui si è cercato di fare il punto sul primo anno di vita della normativa, la professoressa Joelle Long dell’Università di Torino, aveva rilevato che “la legge 173 è stata percepita come possibilità di convertire l’affidamento in adozione”. Tuttavia, “questa legge è molto altro”, ricordò in quell’occasione la docente, “anche perché, dal punto di vista statistico, il tema della continuità degli affetti si pone anzitutto nel caso di ritorno del bambino nella sua famiglia di origine. In ogni caso non si parla di ‘preferenza’ per i coniugi affidatari ai fini dell’adozione piena”.

Il 20 marzo sono quindi giunte le indicazioni operative da parte del gruppo di lavoro formato da Tribunale per i Minorenni, Procura di Torino, servizi sociali e sanitari del territorio e associazioni di volontariato impegnate in affidi e adozioni.

Dalle indicazioni emergono innanzitutto le “ben distinte finalità dell’affidamento famigliare e dell’adozione”. Gli operatori son dunque tenuti a ricordare che gli affidatari danno la propria disponibilità all’accoglienza “senza aspettative adottive”. E che destinare all’affido coppie che in realtà aspirano all’adozione “può essere una rilevante ipoteca sull’esito dell’affidamento”. Non si esclude, quindi, la possibilità che coppie disponibili all’adozione accolgano un minore in affido, ma “dovrà trattarsi di casi del tutto eccezionali”.

Fatta questa premessa, le indicazioni raccomandano poi di rispettare l’obbligo di ascoltare gli affidatari, pena nullità del procedimento, anche con memorie scritte. L’obiettivo di questa novità introdotta dalla legge è quello di “acquisire le considerazioni sulla vita quotidiana del minore”: memorie che devono essere raccolte prima della dichiarazione dello stato di adottabilità.

Le famiglie affidatarie che volessero adottare il minore loro affidato, nel frattempo divenuto adottabile, “dovranno presentare domanda di adozione” e l’indagine conoscitiva verrà effettuata da un’équipe diversa rispetto a quella che si pronunciò in ordine all’idoneità della coppia quale famiglia affidataria”. Il Tribunale valuterà quindi le loro domande “secondo la procedura ordinaria”.

Il tutto per ricordare, dunque, che la continuità degli affetti è un diritto del minore, ove corrispondente al suo interesse”, non della coppia. Se questo interesse non c’è, evidenziano le indicazioni operative, “non vi è ragione per provvedere alla continuità affettiva”. Quando, viceversa, l’interesse è ravvisato, saranno gli stessi operatori a proporre al Tribunale, in vista della conclusione dell’affido, le modalità di mantenimento dei rapporti con gli affidatari, che devono essere preventivamente condivise con i genitori/parenti.

 

Fonte: Vita