Siamo una coppia di italiani all’estero. Possiamo adottare con la nazionale in Italia?

Buongiorno,
siamo una coppia di italiani che ormai da diversi anni abita stabilmente all’estero. Da tempo stiamo pensando all’adozione ma, prima di iniziare il percorso, avremmo un dubbio da chiarire: come residenti all’estero, possiamo adottare in Italia? Se sì, a chi dobbiamo presentare la domanda?
Grazie per il vostro aiuto.
Un saluto

Carissimi,
per rispondere alla vostra domanda è innanzitutto indispensabile sapere se siete una coppia sposata: in Italia e in generale per gli Italiani, infatti, solo le coppie sposate possono adottare.
Fatta questa premessa, è utile sapere che l’adozione è nazionale o internazionale a seconda che gli adottanti e gli adottandi si trovino nello stesso Paese.

Il caso di italiani residenti all’estero che vogliano adottare in Italia è infatti regolato dal Capo II della legge 184/1983 denominato “Dell’espatrio di minori a scopo di adozione”. L’articolo 40 prevede, in particolare, che “I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma”. Sebbene la norma sembrerebbe riferirsi alle adozioni di minorenni già individuati, verificando altre norme della stessa legge non sembra potersi escludere che possiate presentare domanda di adozione a uno o più dei Tribunali per i minorenni (art.22) quando voi stessi vi trovaste in Italia oppure tramite la rappresentanza italiana all’estero.

Quindi, la differenza per gli italiani residenti all’estero rispetto all’ipotesi in cui vogliano adottare tramite le autorità italiane in un Paese estero è che la competenza è del Tribunale per i minorenni del luogo in cui la coppia aveva avuto l’ultima residenza in Italia oppure del Tribunale di Roma (art.29 bis comma 2 e art.31 comma 1 del decreto legislativo 71/2011) oltre al fatto che per adottare con l’internazionale presso il Paese estero di nuova residenza è necessario che le coppie siano residenti all’estero continuativamente da almeno due anni (art.36 comma 4).

D’altra parte, sia che presentiate direttamente la domanda a uno o più Tribunali per i minorenni italiani, sia che procediate con l’intermediazione del Consolato, sarà necessario che il Tribunale, con il supporto adeguato, compia le valutazioni sulla “idoneità” della coppia come previsto negli articoli 6 e 22 della legge indicata. In questo senso sarà necessario sottoporsi alle verifiche del caso ed è presumibile che la fattibilità della procedura dipenda anche dal Paese estero di residenza in cui vi troviate.

Nel caso in cui si venisse poi chiamati per un abbinamento e, dunque, per il periodo di affidamento preadottivo che precede la sentenza di adozione, l’art.41 prevede che le funzioni di controllo siano svolte dal Consolato: “Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore”.

Inoltre, le funzioni consolari sono state riordinate con decreto legislativo del 3 febbraio 2011 n.71 e, sebbene l’articolo 31 regoli la competenza dell’Ufficio consolare con riferimento alla “adozione internazionale di minori” precisando dell’ipotesi di adozione di minore straniero” da parte di adottanti che non hanno residenza in Italia, sembra poter venire in aiuto il comma 2 di questo art.31 secondo cui “L’ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti può essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attività di cui all’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attività, il capo dell’ufficio consolare può’ avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.”.
Il consiglio è quindi di prendere informazioni direttamente con le rappresentanze italiane nel Paese estero di residenza e nei Tribunali per i minorenni cui vorreste indirizzare la domanda.

Speriamo di essere stati in qualche modo utili, pur dovendo precisare che Ai.Bi. non si occupa di adozione “nazionale” né è stata finora mai incaricata – pur avendolo chiesto formalmente diversi anni fa – per la gestione delle pratiche di “espatrio di minori a scopo di adozione”, per cui aveva anzi appreso che queste procedure di adozione c.d. “in uscita”, pur previste per legge fino a qualche anno fa, non erano finora mai state attivate.

Ufficio Diritti Ai.Bi