Settembre, esami di riparazione. Può bastare l’assiduità della presenza a scuola per essere promossi?

Prima dell’inizio della scuola, diversi studenti sono chiamati a recuperare i debiti scolastici. In caso di insufficienza all’esame, la bocciatura non è automatica. Una sentenza del Consiglio di Stato disciplina la mancata ammissione alla classe successiva

Finite le vacanze, tutti gli studenti guardano ormai, con diversi stati d’animo, all’inizio della scuola. Qualcuno, però, ci guarda un po’ prima degli altri, perché chiamato a recuperare le materie per le quali in sede di scrutinio finale gli è stata assegnata una insufficienza. Tecnicamente sono i “debiti scolastici”, che vanno recuperati attraverso un “esame di riparazione”.

L’insufficienza all’esame di riparazione non comporta in automatico la bocciatura

Questi, va ricordato, non sono una sentenza definitiva, in quanto, come specificato nel regolamento del Ministero dell’Istruzione, anche in caso di insufficienza all’esame di riparazione, la bocciatura non è automatica. In sostanza, il Consiglio di Classe può decidere di ammettere ugualmente al successivo anno scolastico anche un alunno che non riuscisse a prendere la sufficienza negli esami di riparazione di settembre. I motivi possono essere diversi e, naturalmente, dimostrare di aver recuperato ed essersi impegnati è sicuramente la cosa migliore per non rischiare.
Detto questo, in caso l’insufficienza non fosse recuperata e il Consiglio di Classe decidesse comunque per la bocciatura, non ci sono molte altre possibilità cui appellarsi.

L’assidua frequenza a scuola non è motivo sufficiente per essere promossi

Non basta, sicuramente, sottolineare “l’assidua frequentazione scolastica”, come chiaramente stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato nei confronti di un ricorso presentato da due genitori riguardo la mancata ammissione del figlio minore alla classe successiva.
Innanzitutto, sottolinea il CDS – come riporta Orizzonte Scuola – “La valutazione del Consiglio di Classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico. Conseguentemente, il Giudice può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti”.
Più nello specifico, per quanto riguarda “l’assidua frequenza”, ovvero, in altre parole, il fatto che il figlio, al di là dei risultati, fosse comunque andato sempre e regolarmente a scuola, il Consiglio di Stato ha sentenziato che “Le gravi insufficienze riportate in quasi tutte le materie dallo studente escludono che si potesse tenere conto della assiduità della frequenza, essendo diversi gli aspetti della preparazione e della formazione, rispetto alla mera presenza dell’alunno. Peraltro, non è nemmeno richiesta una valutazione di particolare gravità affinché l’insufficienza, che comprende ogni voto inferiore ai sei decimi, possa legittimare la non ammissione alla classe scolastica successiva”.
Illegittimo anche un altro motivo del ricorso fatto da parte dei genitori, ovvero che la bocciatura fosse stata deliberata all’unanimità, quindi anche con il voti di quei professori nelle cui materie il figlio aveva la sufficienza. Il consiglio di Stato ha sottolineato come non ci sia alcuna contraddittorietà, in quanto: “È del tutto ragionevole e logico che un insegnante, pur ritenendo soddisfacente il livello di preparazione raggiunto da uno studente nella propria materia, lo ritenga meritevole di bocciatura all’esito della diversa valutazione, svolta in sede di consiglio di classe”.