Il Fisco italiano va in(S)contro alle famiglie. Malattia dei figli: sì congedi e permessi a mamma e papà, ma non remunerati!

Forse non tutte le mamme e i papà sanno che per propri problemi di salute, i lavoratori hanno facoltà di chiedere permessi per l’astensione facoltativa dal lavoro anche a causa della malattia del figlio o della figlia. Un diritto che spetta tanto alla madre lavoratrice come al padre lavoratore, anche adottivi e affidatari, purché dipendenti, per ogni evento di malattia di ciascun figlio fino al compimento dei 3 anni e per 5 giorni lavorativi l’anno per il figlio tra i 3 agli 8 anni.

Per malattia del bambino si intende (circolare n. 79/76 del Ministero del Lavoro) la “modificazione peggiorativa dello stato di salute“, o meglio “qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali“.

Come funzionano VISITA FISCALE, FERIE, TREDICESIMA etc? Per i dipendenti privati i periodi di assenza dal lavoro per congedo di malattia del figlio non sono retribuiti e non si maturano le ferie e la tredicesima. Si matura però l’anzianità di servizio e si ha diritto alla copertura totale della contribuzione. Inoltre, durante tali periodi il lavoratore non è soggetto alla visita fiscale e nel caso in cui il figlio venga ricoverato in ospedale durante le ferie, si può chiedere la sospensione delle ferie per tutta la durata del ricovero.

Il congedo parentale per malattia del figlio si somma ai permessi e ai riposi di lavoro previsti dalla legge 104/92, in caso di figlio disabile, con modalità diverse a seconda dell’età del bimbo:

  • dalla nascita fino ai 3 anni di età al genitore spetta il congedo parentale purché il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture sanitarie specializzate, a meno che la sua presenza non sia richiesta dalla struttura. Spettano inoltre 2 ore di riposo al giorno;
  • da 3 a 18 anni il genitore ha diritto al prolungamento del congedo e a 3 giorni di permesso al mese frazionati o continuativi;
  • dopo i 18 anni di età spettano i 3 giorni di permesso anche continuativi.

Solo i riposi e permessi richiesti ai sensi della legge 104/92 sono pienamente retribuiti mentre per l’eventuale prolungamento del congedo parentale oltre gli 8 anni di età del bambino con handicap grave è prevista una retribuzione pari al 30% dello stipendio. Entrambi questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Fonte: quifinanza.it