I figli adottivi hanno diritti di successione nei confronti della loro famiglia biologica?

Buongiorno Ai.Bi.

Mi rivolgo a voi in virtù della vostra pluriennale esperienza nel settore delle adozioni. Sono un figlio adottivo ormai adulto, accolto nel 1979, all’età di 2 anni, da quella che è diventata la mia nuova famiglia. Alcuni mesi fa ho avuto notizie relative alla mia famiglia di origine: a quanto pare, il mio papà biologico è ancora vivo e, dopo aver superato i mille problemi famigliari che hanno portato, a suo tempo, anche al  mio collocamento in istituto e alla mia successiva adozione, ha recuperato un tenore di vita più che dignitoso. Ora è molto anziano e vorrei capire che cosa potrebbe accadere quando, un giorno – che spero comunque lontano – non ci dovesse essere più. In quanto figlio biologico, ho qualche diritto in merito alla successione? Un mio conoscente, adottato una quindicina di anni prima di me, ha potuto esercitare i suoi diritti di successione rispetto alla sua famiglia di origine. Tuttavia, l’avvocato a cui ho chiesto informazioni relativamente alla mia situazione mi ha detto che io non potrei fare lo stesso. Come stanno effettivamente le cose?

Grazie

Daniele

 

MACCHINA-DA-SCRIVERE11Caro Daniele,

prima del 1967 le adozioni erano regolate dall’affiliazione e non comportavano l’instaurarsi di un vero rapporto “genitori-figli” tra adottanti e adottati. L’affiliazione era sempre revocabile, mentre l’adozione ordinaria era prevista solo per i maggiorenni e per i minorenni a patto che l’adottante non avesse figli e avesse superato i 50 anni di età. L’adottato rimaneva quindi sempre figlio dei suoi genitori biologici. Di conseguenza, l’adozione avvenuta prima del 1967 non comporta una perdita dei rapporti e dei diritti ereditari dell’adottato verso la sua famiglia di origine, poiché, con l’adozione in vigore a quei tempi, ordinaria e non legittimante, avveniva l’assunzione del doppio cognome da parte del figlio. Il quale, quindi, conservava anche rapporti con la famiglia di origine. Il diritto successorio, pertanto, per coloro che sono stati adottati prima del 1967, permane.

Per le adozioni avvenute dopo quella data, invece, la situazione è diversa. La legge di quell’anno (con il tempo comunque superata), infatti, esclude i diritti successori verso la famiglia biologica perché l’adottato è equiparato in tutto e per tutto a un figlio legittimo. Con le adozioni successiva al 1967, quindi, vi è una cessazione di ogni rapporto giuridico con la famiglia di origine. Quella adottiva, dunque, diviene l’unica famiglia del minore, per il quale cessa ogni rapporto con i genitori biologici. Ivi compreso, quindi, il diritto di successione.

Un caro saluto,

 

Ufficio Stampa di Ai.Bi.