Non profit. Arrivano nuovi sgravi fiscali per persone e imprese che finanziano le attività del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore, in piena fase di sviluppo, consentirà ai contribuenti di fruire di una serie di sconti aggiuntivi sulle imposte, sia nel caso delle donazioni che per chi scelga di investire nei capitali delle imprese sociali o affini

Già dal primo gennaio sono in vigore due bonus maggiorati per chi dona alle Onlus: la deduzione dal reddito degli importi donati fino al 10% del reddito dichiarato e la detrazione dall’imposta del 30% delle somme erogate, accessibile ai contribuenti persone fisiche, che possono sceglierla in alternativa alla deduzione

non profit. Nuovi bonus per chi finanzia le attività del Terzo SettoreArrivano buone notizie per chi sceglie di finanziare le attività e i servizi messi in campo da enti, associazioni e imprese sociali del Terzo Settore: grazie alla riforma in atto in quest’ambito, i contribuenti potranno fruire di una serie di sconti sulle imposte, sia nel caso di donazioni che per chi scelga di investire direttamente nei capitali. Intanto, dal primo gennaio 2018, per chi dona alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale sono stati potenziati due bonus: la deduzione dal reddito degli importi donati, fino al 10% del reddito dichiarato, una chance a disposizione di persone fisiche, enti e società che si applicherà anche alle donazioni in natura (beni, anziché denaro), ma l’individuazione dei beni coinvolti deve ancora avvenire con un decreto; oppure, la detrazione dall’imposta del 30% delle somme erogate, accessibile ai contribuenti persone fisiche, in alternativa alla deduzione. Per le donazioni alle organizzazioni di volontariato, la detrazione sale al 35 per cento (Dlgs 117/2017, articolo 83). Non solo: quando sarà costituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore, come sottolinea Il Sole 24 Ore in un articolo a firma di Valentina Melis, le misure diventeranno applicabili alle donazioni per tutti gli enti (non commerciali) iscritti al Registro.

Anche i professionisti che prestano denaro a enti del Terzo Settore passando per i portali di social lending  potranno avere una remunerazione del prestito tassata con l’aliquota valida per i redimenti dei titoli di Stato (il 12,5%), a patto che i fondi vadano a sostenere le attività di interesse generale degli enti (Dlgs 117/2017, articolo 78). Per dare completa attuazione a questa disposizione, però, manca ancora un decreto attuativo del ministero dell’Economia.

La medesima aliquota agevolata sarà introdotta anche per titoli di solidarietà, obbligazioni e altri titoli di debito (di durata non inferiore a 36 mesi) e certificati di deposito (di durata non inferiore a 12 mesi), che potranno essere emessi dalle banche per finanziare gli enti non profit. È uno strumento di finanza sociale introdotto dalla riforma del Terzo Settore per agevolare l’accesso al credito agli enti del privato sociale: gli istituti di credito devono destinare, infatti, un ammontare di fondi pari a quelli raccolti con l’emissione dei titoli di solidarietà a prestiti nei confronti di enti del Terzo Settore. Anche per l’attuazione di questa disposizione, servirà in ogni caso un decreto del ministero del Lavoro.

Tra le nuove misure c’è il social bonus, per il sostegno di progetti di recupero di immobili in disuso: previsto dall’articolo 81 del Dlgs 117/2017, è di fatto un credito d’imposta a favore dei contribuenti che fanno donazioni in denaro per restaurare beni immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, affidati ad enti del Terzo Settore. Il credito d’imposta è del 65% dell’erogazione per le persone fisiche e del 50% per enti o società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa). Per la piena operatività dell’agevolazione serve un decreto attuativo del ministero del Lavoro.

Robusti sconti fiscali – informa ancora il Sole 24 Ore – sono stati introdotti anche per chi investe nel capitale delle imprese sociali. Le persone fisiche avranno una detrazione del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse le società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L’investimento massimo detraibile non può superare un milione di euro all’anno e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Il bonus fiscale può essere frazionato anche nei tre anni successivi all’investimento.

Per le società, ci sarà una deduzione dal reddito ai fini Ires del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L’investimento massimo deducibile in questo caso non può superare 1,8 milioni di euro all’anno e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Le norme fiscali di sostegno alle imprese sociali, come i nuovi regimi fiscali agevolativi degli enti del terzo settore, devono essere autorizzate dalla Commissione europea.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore