Sono affidataria di due bambine e vorrei mandarle al centro estivo. Posso usufruire del bonus?

Buongiorno.

Sono affidataria di due bambine di 6 e 2 anni dal 10 luglio 2019. Vorrei mandarle al centro estivo dell’asilo della parrocchia, posso usufruire del bonus?

Grazie

Paola

Carissima Paola,

Il sito dell’INPS riporta che per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“decreto Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Dal 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. Il bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altra figura genitoriale (naturale o affidataria) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Sperando di essere stata utile, ti auguriamo buona estate!

Maria Galeazzi

Cooperativa Sociale AIBC