Torino: «No all’affido infinito e autogestito». Richiamo del Presidente del Tribunale dei Minorenni ai servizi sociali del Piemonte

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Tribunale dei Minorenni di Torino

L’affido non è per sempre. E su ogni singolo bambino fuori famiglia deve intervenire il Tribunale. Eventuali proroghe del tempo di permanenza nelle famiglie affidatarie non devono essere decise autonomamente dai Servizi sociali. E infine le famiglie devono essere preparate ad accogliere un minore in difficoltà, ma anche a facilitarne il rientro in famiglia. E’ questo il succo di una tirata d’orecchie indirizzata una settimana fa ai direttori delle Asl del Piemonte e della Val d’Aosta. La direttiva è firmata dal Presidente del Tribunale del Minori di Torino e dal Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.

Le raccomandazioni e precisazioni contenute nella circolare si riferiscono ai casi di affido etero-familiare, cioè famiglie composte anche da un solo adulto non legate da rapporti di parentela con il minore.

Il richiamo suona ancora più forte, perché il Piemonte è una delle regioni italiane più virtuose in materia di affido. I dati parlano chiaro. Il numero dei minori in affido supera quelli in comunità educative o in case famiglia. Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2011 i minori da 0 a 17 anni fuori famiglia del Piemonte erano 2412. In affido residenziale erano 1364, pari al 56.55% del totale mentre quelli ospiti in case famiglia o in comunità educative erano 1048 (ovvero il 43.44%). Percentuali pressoché identiche a quelle registrate in Val d’Aosta, regione sulla quale è competente lo stesso tribunale di Torino. I dati aggiornati al 31 dicembre del 2010 parlano di 59 minorenni fuori famiglia, dei quali 33 in affido.

Nove i punti che vengono ribaditi.

Primo: la natura provvisoria e temporanea dell’affido. Che di norma dovrebbe durare al massimo due anni, anche se è prevista la possibilità di proroga. Secondo. Su ogni singolo caso i servizi sociali devono inviare al Tribunale dei minorenni una relazione. Terzo. E’ il Tribunale che eventualmente decide la proroga dell’affido. Da ciò discende il quarto punto. Ovvero «non sono ammissibili proroghe gestite autonomamente e abusivamente» da servizi sociali. Con una sola eccezione: è il caso in cui al momento della scadenza sia in atto un procedimento civile per la proroga. Quinto. In caso di processo civile, gli affidatari devono essere ascoltati, ma non possono costituirsi parte processuale. Sesto. Al momento dell’affido, è opportuno che la famiglia affidataria riceva notizie sulla famiglia d’origine e sulle condizioni del minore. Ma soprattutto deve essere chiarito loro quali sono i diritti della famiglia d’origine e suoi poteri degli affidatari. Settimo. Alla famiglia che accoglie il minore devono essere forniti anche eventuali aggiornamenti sulla condizione della famiglia d’origine del minore. Ottavo. Il rientro del bambino nella famiglia di provenienza deve avvenire in maniera graduale e dove possibile deve essere favorito il mantenimento di un rapporto tra il bambino e la famiglia affidataria. Ultimo punto. Le famiglie affidatarie devono essere preparate a essere una risorsa di accoglienza temporanea.

Fulvio Villa, presidente del Tribunale dei Minorenni, chiarisce il senso del suo ‘vademecum’: «Garantire una corretta applicazione dell’istituto dell’affido e attuare una sempre più incisiva ed efficace tutela dell’infanzia in difficoltà».