Adozione internazionale: le idoneità illegali del Tribunale dei Minori di Roma

Ignorando la legge e la giurisprudenza il Tribunale per i minorenni di Roma continua imperterrito a rilasciare idoneità che non potranno essere utilizzate per adottare minori stranieri perché limitano l’accoglienza della coppia a minori in età prescolare. L’ultimo di questi provvedimenti giunto ad Ai.Bi. è del 24.10.2011 e in esso si legge che la coppia, 48 e 43 anni, può adottare «1 o 2 minori di nazionalità straniera nati in data successiva al 24/10/2007», ad oggi di massimo 4 anni.

Eppure, stando all’ultimo rapporto della Commissione per le Adozioni internazionali, l’età media dei minori adottabili all’estero è di 6,1 anni. Inoltre, alcuni Paesi hanno bisogno di coppie per l’adozione di minori dai 9 anni in su (ad es. Bielorussia 14, Messico 9,4 e Polonia 8,3). Perché alcune coppie che per la legge italiana potrebbero adottare questi minori non devono poterlo fare?

Accogliendo le richieste delle coppie che desiderano minori piccoli, i Giudici di Roma compiono una duplice irregolarità.

Infatti, i limiti minimi e massimi nella differenza di età tra adottanti e adottando (18/45 anni) che la legge prevede potrebbero essere derogati solo in casi eccezionali quando il giudice valuta che la deroga corrisponde al “superiore interesse del minore”. Tecnicamente l’eccezione non potrebbe essere convertita in regola, ciò tanto meno nell’adozione internazionale, dove l’abbinamento fra coppia e minore viene fatto all’estero, mentre il giudice italiano si limita a dichiara l’idoneità in via generale e astratta senza riferimento a un minore specifico.

D’altra parte, come visto, questi decreti rendono impossibile l’accoglienza di minori oltre una certa età e le coppie, anche se dichiarate idonee, diventano risorse inutilizzabili per adottare i bambini che, nella realtà di moltissimi Paesi, hanno bisogno di una famiglia.

La posizione del Tribunale di Roma è inaccettabile e inspiegabile soprattutto se consideriamo che già da oltre un anno e mezzo la Corte di Cassazione ha precisato che l’adozione internazionale è uno strumento solidaristico e non egoistico e che il decreto di idoneità non può contenere delle indicazioni sulle caratteristiche dei minori, ma semmai sulle caratteristiche della coppia che riveli particolari capacità di accoglienza sopra la media (sentenza S.U. n. 13332/2010).

Quindi l’indicazione dell’età o di qualunque altra caratteristica del minore è illegale (con la sola eccezione delle caratteristiche sullo stato di salute) perché, in mancanza di riferimento a un determinato minore, rende i decreti discriminatori, non avendo alcuna attinenza con l’agevolazione del futuro abbinamento.

Le dichiarazioni delle coppie che esprimono i propri desideri personali e le proprie aspirazioni, non possono essere avallate dalla decisione dei Tribunali, perché così facendo gli stessi Tribunali violano il principio del superiore interesse del minore.