Adozione internazionale. Tribunale di Bari. È vero che chi da incarico ad un ente autorizzato viene cancellato dalla lista per l’adozione nazionale?

Buongiorno, siamo una coppia della provincia di Bari e abbiamo appena ricevuto  il decreto d’idoneità all’adozione internazionale. Parlando con dei nostri amici che hanno adottato da poco abbiamo saputo che nel momento in cui daremo mandato ad un ente autorizzato   per la pratica di adozione internazionale, il Tribunale per i Minorenni di Bari ci cancellerà dalla lista dell’adozione nazionale. E’ vero?

Visto che non siamo più giovanissimi non vorremmo sprecare altro tempo e ci sembrava naturale portare avanti le due strade. Ora siamo confusi.

Grazie per l’aiuto,

Rosita e Mario

Gentilissimi,

le domande di adozione internazionale e la presentazione di disponibilità per l’adozione nazionale sono per legge compatibili, e quindi le coppie che desiderano adottare un bambino sono libere di procedere su entrambe le direzioni senza alcun limite, tranne il fatto che per l’adozione internazionale verrà emesso un decreto che dichiara l’idoneità o meno ad adottare, mentre per l’adozione nazionale questo provvedimento non esiste e, nel caso non si venisse chiamati entro 3 anni dal deposito della domanda, questa va riproposta.

Per entrambe le procedure il Tribunale per i Minorenni, cui vanno depositate domande e disponibilità, incarica i Servizi Socio assistenziali degli Enti locali di fare delle valutazioni sul nucleo familiare anche tramite visite domiciliari.

Sebbene, quindi, le due procedure adottive siano compatibili, nel tempo si è diffusa la prassi di fare rinunciare alla disponibilità all’adozione nazionale quelle coppie che abbiano già una fase avanzata della procedura di adozione internazionale.

La CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali), nelle linee guida indirizzate agli Enti autorizzati, li invita ormai da anni a fare attenzione a che le procedure non si accavallino oltre un certo arco temporale, per evitare che, nel caso di impegni assunti con uno specifico minore abbinato e con le autorità straniere coinvolte formalmente, le coppie si trovino a ricevere successivamente proposte di adozione nazionale determinandosi così a interrompere la procedura di adozione internazionale ormai avanti.

Nelle linee guida del 2008, ad esempio, è previsto, nell’allegato 17 del modelli della delibera n.13, che gli Enti nella Carta dei Servizi che sono tenuti a pubblicare specifichino la loro richiesta circa il “momento in cui occorre procedere revocare la contemporanea disponibilità all’adozione nazionale”. E’ quindi legittimo che gli Enti autorizzati per l’adozione internazionale chiedano alle coppie di rinunciare alla disponibilità all’adozione nazionale eventualmente nel frattempo presentata.

Per i Tribunali per i Minorenni non esistono specifiche regole e la richiesta del Tribunale per i Minorenni di Bari rientra evidentemente in una prassi che non è di per sé supportata da una legge e che quindi non è obbligatoria. Dal punto di vista operativo l’incompatibilità tra le due procedure si spiega con la necessità di evitare che dallo svolgimento contestuale delle procedure derivino danni a bambini o a terzi. In linea di massima, dunque, il momento in cui è ragionevole che alle coppie venga chiesto di rinunciare all’una o all’alta procedura è quello in cui gli impegni verso uno specifico bambino vengano formalizzati a qualsiasi livello, quindi con l’accettazione dell’abbinamento per l’adozione internazionale e con la conferma della disponibilità per l’affidamento preadottivo nell’adozione nazionale.

Attenzione perché in nessun caso l’adozione garantisce alle coppie adottanti che le procedure vadano a buon fine, dipendendo esse da numerose variabili e competenze incrociate di più soggetti. Quindi la rinuncia a uno dei due percorsi non può essere considerata dalla coppia un sopruso nel caso la procedura scelta non dovesse poi concludersi come sperato. Restano due principi fondamentali il fatto che le domande di adozione sia nazionale che internazionale possono essere sempre ripresentate (fino a che i requisiti sussistano) che l’adozione, in tutte le sue forme e procedure, ha l’unico scopo di garantire il diritto dei bambini di vivere in una famiglia, ma non è uno strumento per la realizzazione di diritti degli adulti.

Nella speranza di aver risposto ai vostri dubbi vi ringraziamo per averci contattati. Per ulteriori approfondimenti potete contattarci al numero 02988221 o scriverci all’indirizzo e-mail  diritti@aibi.it

Cordiali Saluti

Staff Ai.Bi.