Covid. Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per accedere sui mezzi pubblici e nei ristoranti anche all’aperto: ecco il nuovo decreto

Alberghi, ristoranti anche all’aperto, impianti di risalita, mezzi di trasporto pubblico, sono solo alcuni dei luoghi dove dal 10 gennaio si potrà accedere solo in possesso di super green pass!

Giovedì 30 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n.229, contenente le ultime misure urgenti varate dal Governo per il contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus ed altre disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. QUI.

Vediamo insieme cosa prevede la normativa in merito all’estensione dell’utilizzo del green pass rafforzato e delle quarantene precauzionali

Green pass rafforzato

Iniziamo con il dire che il green pass rafforzato o super green pass può essere ottenuto solo da chi sia vaccinato con una o due dosi o sia guarito dal coronavirus.

Dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del super green pass accedere ad alberghi, ad altre strutture recettive ed ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi. Partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi ed ai ricevimenti conseguenti a cerimonie civili o religiose.

Sempre dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di green pass rinforzato, potranno accedere ai mezzi di trasporto pubblico, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, ai servizi di ristorazione anche all’aperto, a piscine, centri natatori, svolgere sport  di  squadra  e  di  contatto, usufruire di centri benessere anche per le attività  all’aperto, accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi sempre anche per le attività all’aperto. E negli stadi torna la capienza a 50%.

Quarantena precauzionale

In base al decreto, la misura della quarantena precauzionale non si applica più a coloro che, nei 120 giorni (4 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione dal coronavirus o successivamente alla somministrazione della terza dose, abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al covid.

È fatto comunque obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza dovrà essere preceduta dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.