Divieto di licenziamento per donne “gravide di adozione”

Buongiorno,
sono Marta, prossima a diventare mamma, spero proprio, nel momento in cui, con mio marito, riceveremo l’abbinamento per un’adozione. Nell’attesa, ho alcuni dubbi su una questione: so che per il parto biologico è previsto un periodo in cui è vietato licenziare la madre. La cosa vale anche in caso di adozione e, quindi, per la madre adottiva? Se sì, qual è la durata di questo periodo? E vale anche per il padre?
Grazie per l’aiuto. Un saluto
Marta

Buongiorno Marta, e grazie per essersi rivolta al nostro servizio.
Possiamo darle subito una risposta secca, definitiva e positiva: sì, il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione.
Ora, entriamo nel merito delle richieste fornendole delle informazioni che ci auguriamo possano essere esaustive e utili.
Per rispondere alle sue domande dobbiamo rifarci alla legislazione in materia di maternità e paternità, quindi il DL 151/2001 e succ mod. In particolare all’art. 54 del medesimo testo legislativo.
I primi commi dell’articolo si riferiscono ai casi di parto biologico, mentre fondamentale per il suo caso è il comma 9, il quale prevede espressamente che il divieto di licenziamento si applichi anche nei casi di adozione e di affidamento.
Trattandosi di situazioni concrete diverse (parto biologico e adozione) la legge si occupa di specificare, sempre nell’ottica di tutelare uniformemente le due situazioni, le modalità attuative del divieto nel caso di adozione. Il medesimo comma, infatti, definisce i termini entro i quali ha validità il divieto per i casi di adozione: 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia (equiparando l’ingresso nel nucleo familiare con il parto).
Il comma 9 continua considerando il caso particolare dell’adozione internazionale ove vi sono, prima dell’ingresso in famiglia, delle azioni necessarie e imprescindibili per l’adozione stessa, che devono essere svolte dai genitori adottanti (quali ad esempio i viaggi all’estero). In questi casi, l’inizio del periodo in cui vige il divieto di licenziamento decorre dalla proposta di abbinamento del minore o dall’invito da parte dell’autorità straniera a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Infine, per rispondere alla domanda sui padri, anche per loro vale il divieto (comma 7 dell’art. 54) e, quindi, anche per i padri adottivi, con la particolarità che anche per essi il periodo di un anno non viene computato in relazione all’età del figlio (come indicato nello stesso comma7), ma analogicamente si applica il principio specificatamente previsto per i casi di adozione, quindi l’anno decorre dall’ingresso in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dal momento dell’abbinamento come previsto dal comma 9.

Augurandole ogni fortuna, la salutiamo cordialmente.
Ufficio Diritti Ai.Bi.