Milano. “Non esiste un diritto ad adottare da parte degli adulti” : Tribunale dei Minori nega l’adozione ad una coppia omosessuale

tribunale minorenni targa bis 400 286L’adozione non è un benefit per i genitori, ma è “consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità“. E, per il fondamentale articolo 8, adottabili sono quei “minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale“.

Sulla base di questi principi basilari il Tribunale dei minorenni di Milano ha detto no, rigettandone il ricorso, a due donne “mamme incrociate” ovvero che volevano l’una adottare la bambina dell’altra.

Ecco in sintesi la storia. Lo scorso aprile la signora Alba ha chiesto di adottare la figlia biologica della signora Bice. E, un secondo dopo, anche Bice ha presentato ricorso per adottare la figlia di Alba. Le due bimbe sono minorenni. I ricorsi sono stati riunificati e si è svolta un’indagine: Alba e Bice si sono frequentate dal 2002, dal 2005 sono andate a vivere insieme. Nel 2010 hanno scelto una fecondazione assistita per Alba: è nata la prima figlia. Con il seme dello stesso donatore, seconda fecondazione assistita per Bice. Nasce la seconda bambina. A questo punto Alba e Bice vogliono adottare le bambine perché siano sorelle. Il pubblico ministero, basandosi sulla sua interpretazione della legge, dà parere positivo rigettato però dal Tribunale dei Minorenni che basandosi sulla corretta interpretazione della legge, di no alle due adozioni incrociate.

In una sentenza di 22 pagine i giudici spiegano il perché del no. Lo fanno partendo da una premessa concreta, e cioè che la legge italiana “conosce due forme di adozione”. Innanzitutto, l’adozione non è un benefit per i genitori e, appunto, adottabili sono quei “minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale”. Si chiama, questa, “adozione legittimante”.

Eccezioni? Sono possibili in base all'”ex art 44″ alcuni casi speciali, al di fuori della “legittimante”. Si può adottare: quando c’è un “vincolo”, per esempio dopo un lungo periodo di affidamento. Quando un coniuge adotta il figlio adottato dall’altro coniuge. Quando un disabile sia privo di genitori. Quando non è possibile un “affidamento preadottivo”.

A pagina 15 emerge il confine: “L’adozione è un istituto giuridico che prescinde dal dato biologico e richiede, quindi, un modello giuridico di riferimento“. E siccome “non può riconoscersi – dice il tribunale – alcuno stato di abbandono materiale o morale delle minori…ogni “orientamento estensivo” si scontra contro lo spirito e gli articoli delle leggi sino ad oggi in vigore. E analizzando cavillosamente le sentenze romane e la giurisprudenza il tribunale dei minori, va ricordato che la corte di Strasburgo “ha sempre negato l’esistenza di un diritto ad adottare” e ha ripetuto che “spetta allo Stato regolare l’adozione“.

Infine nella stessa legge Cirinnà, che si occupa delle unioni civili, è precisato che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti“. Le due mamme, A. e B., adesso, che faranno?