Oltre Bibbiano. La Garante dell’Infanzia chiede al Parlamento l’avvocato del minore. Griffini (Ai.Bi.): “Riconosciuta nostra battaglia storica”

La relazione di Filomena Albano alle camere: “Garantire la nomina del curatore speciale e dell’avvocato del minore”

Anche il Garante dell’Infanzia invoca l’avvocato del minore. “Il sistema della tutela minorile è stato posto in discussione da gravi fatti di cronaca e va rafforzato“, ha infatti scritto, facendo un evidente riferimento ai fatti di Bibbiano, la garante Filomena Albano nella relazione annuale inviata lunedì al Parlamento, nella quale è anche andata a sollecitare la riforma dell’articolo 403 del codice civile, vale a dire la norma che permette nei casi di urgenza alla Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, di allontanare un minorenne dalla famiglia senza contraddittorio tra le parti. La norma, che risale al 1941, se usata in modo arbitrario, permette  a un assistente sociale di disporre l’allontanamento di un minore sulla base di una valutazione personale, senza la necessità di altri pareri, con l’intervento delle forze di polizia, senza che genitori o un avvocato possano opporsi.

Oltre Bibbiano: la Garante dell’Infanzia e l’avvocato del minore

Ecco perché, ha fatto appunto notare Filomena Albano, serve “una riforma dell’articolo 403 del codice civile (“Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”), negli allontanamenti d’urgenza operati dal servizio pubblico“. La garante ha inoltre spiegato come si debbano sostenere “le famiglie nella maturazione di competenze educative, affettive ed emotive così da prevenire la necessità di ricorrere agli allontanamenti” e come, inoltre, si debba “disciplinare i procedimenti giudiziari in materia di responsabilità genitoriale secondo i principi costituzionali del ‘giusto processo’, garantendo in particolare il diritto all’informazione delle parti, la nomina del curatore speciale e dell’avvocato del minorenne, tempistiche certe e adeguate, l’impugnabilità dei provvedimenti”.

La legge italiana (la 184/1983) prevede infatti che il minore minore sia assistito legalmente solo nel contesto di procedimenti di adottabilità e nei procedimenti de potestate. Quanto richiesto dalla Garante e da Ai.Bi. prevederebbe quindi questa circostanza anche nelle situazioni di urgenza dell’articolo 403 codice civile.

Di fatto torna così in Parlamento la proposta che, da anni, Ai.Bi. – Amici dei Bambini sta portando avanti nel panorama politico-istituzionale: l’introduzione della figura dell'”avvocato del minore”. “Siamo molto soddisfatti di veder riconosciuta una volta di più quella che è una nostra battaglia storica”, ha spiegato il presidente di Ai.Bi., Marco Griffini.