Parto in anonimato: “Avrò due gemelli: posso tenere solo un bambino e lasciare l’altro?”

Gentile Direttore
sono incinta di due gemelli e non voglio abortire. Purtroppo, però, non posso tenere due figli e ne vorrei solo uno. Mi chiedo, quindi, se sia possibile lasciarne solo uno in ospedale dopo la nascita. Ma vorrei capirlo prima, perché ho paura che se dichiaro questa cosa me li tolgono entrambi. Sapete aiutarmi a capire cosa fare?

Grazie per l’aiuto.

Cara signora,
la legge italiana consente alle madri di non riconoscere i propri figli appena partoriti e di lasciarli nell’ospedale in cui viene effettuato il parto (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) e poiché non è specificata l’ipotesi di parto gemellare né esiste un divieto preciso, è da ritenere che questa scelta possa essere fatta liberamente anche per uno solo di due figli gemelli.

Non si deve dimenticare che sia la donna che non riconosce il figlio sia il neonato sono entrambi soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. Una volta che venga espressa la scelta consapevole, la madre ha diritto che la propria identità rimanga segreta: nell’atto di nascita del bambino verrà scritto “Nato da donna che non consente di essere nominata”. Se la madre vuole restare nell’anonimato, la dichiarazione di nascita viene resa dal medico o dall’ostetrica entro 10 giorni dalla nascita.
D’altra parte, una volta partoriti e non riconosciuti alla nascita, i bambini sono dichiarati adottabili con un procedimento speciale, più veloce.

È tuttavia importante sapere che la donna merita assistenza anche sul piano giuridico e ha diritto, in particolare, che le siano fornite informazioni tempestive e adeguate su quali possano essere gli interventi concreti in aiuto delle madri: ci sono infatti misure di tipo sociale, economico e psicologico, che possono permettere di garantire il diritto di esercitare una scelta libera, cosciente e responsabile da parte della donna se riconoscere o meno il bambino, e magari anche cambiare idea sulla scelta iniziale di non riconoscimento. In questo senso, l’ospedale presso il quale avviene la nascita è tenuto ad assicurare alla madre e al neonato queste informazioni tramite gli operatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi, nella specificità delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate a tale tutela. Se, quindi, l’idea di non riconoscere un figlio alla nascita deriva da situazioni transitorie e superabili, la donna dovrebbe trovare il supporto utile a essere certi che la scelta non sia avventata.

Un cordiale saluto
Ufficio Diritti Ai.Bi.