terzo settore. Il rischio di perdere l'identità a causa della concorrenza

Registro Unico del Terzo Settore. Si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta. Come ci si iscrive?

Alcuni elementi possono essere desunti dal Codice del Terzo Settore. L’Ufficio del RUNTS avrà 60 giorni per rispondere

Si attende a breve la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto attuativo per l’istituzione del RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore, che, per l’appunto, attua quanto previsto dall’art. 53 della Riforma del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017). Il provvedimento, recentemente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, dovrà infatti ottenere il nulla osta da parte della Corte dei Conti. A quel punto, dall’entrata in vigore, regioni e province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per emanare i provvedimenti per l’iscrizione o la cancellazione degli enti.

Registro Unico del Terzo Settore: telematico e diviso in sette sezioni

Quanto è risaputo è che il registro sarà telematico e suddiviso in sette sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo Settore. In attesa della pubblicazione, tuttavia, alcuni elementi della procedura d’iscrizione possono essere facilmente rilevati dalla lettura di alcuni articoli del Codice del Terzo Settore. Per esempio, all’articolo 47 del Codice del Terzo Settore si riporta che le istanze di iscrizione dovranno essere presentate presso l’Ufficio regionale del RUNTS, relativamente alla regione in cui ha sede legale l’ente. Chi può qualificarsi come rete associativa, avendo quindi tra i proprio associati almeno 100 enti e 20 fondazioni, presenti in almeno cinque regioni o province autonome, dovrà invece fare richiesta all’Ufficio statale del RUNTS.

Nella richiesta di iscrizione (il modulo sarà allegato al decreto una volta pubblicato) si dovranno riportare i dati dell’ente e quelli di coloro che ricoprono cariche sociali e, in modo particolare: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale e le eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale; il codice fiscale o la partita iva; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; le generalità dei legali rappresentanti; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali. Dovranno, inoltre, essere allegati l’atto costitutivo e lo statuto adeguato alle richieste del Codice, indicando in quale delle sezioni l’ente vorrà iscriversi.

L’Ufficio del RUNTS ha fino a 60 giorni di tempo per rifutare, con provvedimento motivato, l’iscrizione e chiedere, nel caso, all’ente l’integrazione della domanda o della documentazione. Se, invece, entro il sessantesimo giorno non arriva una risposta, la richiesta deve intendersi come accolta. In caso di rifiuto dell’iscrizione l’ente potrà ricorrere al TAR.