Riforma giustizia minorile: bene il difensore del minore; male il mantenimento della idoneità all’adozione internazionale

Non  si comprende il mantenimento dell’attribuzione alla autorità giurisdizionale di decisioni in materia di adozione internazionale, come il rilascio della idoneità e il riesame delle sentenze straniere di adozione

Lo scorso 21 settembre il Senato della Repubblica ha approvato e trasmesso alla Camera dei Deputati il disegno di legge 1662 del 2020 dal titolo “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Si tratta di un progetto che, nell’ambito di una più ampia ristrutturazione del funzionamento della giustizia, si occupa in due articoli (15 ter e 15 quater) di modificare le procedure che riguardano minorenni e famiglie e di istituire il “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” con sedi distinte a livello distrettuale e circondariale, dove per distretto si intende un territorio più ampio corrispondente all’attuale raggio di competenza dei Tribunali per i minorenni.

L’attuale versione del disegno di legge è il frutto delle proposte di una Commissione specializzata (Commissione Luiso) incaricata dal Governo Draghi con decreto del 12 marzo 2021 per modificare il testo in precedenza proposto durante il Governo Conte II.

Riforma della giustizia minorile: cosa ne pensa Ai.Bi.

Per quanto riguarda le novità proposte, Ai.Bi. condivide la scelta di uniformare e concentrare la trattazione dei procedimenti che riguardano i minorenni e le loro famiglie da parte di un unico organo giudicante, superando l’attuale frammentazione tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, ma non condivide tuttavia la scelta di organizzare in maniera differente questi tribunali in funzione delle zone territoriali in cui operano. In particolare, è previsto che solo i Tribunali distrettuali (ex Tribunali per i minorenni) abbiano una formazione pluridisciplinare e collegiale, mentre nei distretti in cui verranno aperte le sedi circondariali è previsto ci siano giudici monocratici con lo svantaggio di decidere senza pluralismo di competenze così prezioso nella materia minorile. Sebbene, quindi i Tribunali circondariali hanno l’aspetto positivo di essere prossimi, dal punto di vista territoriale, alle realtà locali e gli altri soggetti del sistema, primi tra tutti minorenni e famiglie, in questo modo c’è l’evidente rischio di dover attendere le decisioni dei Tribunali distrettuali in sede di “ricorso”, peraltro eventuale, per un esame dei casi con competenza e occhio multidisciplinare. È evidente che in una materia in cui il fattore tempo è determinante si tratterebbe di una debolezza del sistema.

Minorenni fuori famiglia: serve un monitoraggio maggiore e più organico

Non convince per nulla, inoltre, l’assegnazione di tutte le decisioni in materia di affidamento familiare al giudice monocratico né l’attribuzione della competenza sull’adozione ai soli tribunali distrettuali lasciando il percorso dei minori fuori famiglia frammentato rispetto alla fase precedente dell’affidamento: il percorso dei minorenni fuori famiglia in Italia necessita al contrario già ora di un maggiore e più organico monitoraggio in tutta la sua durata e declinazione progettuale.

Idoneità all’adozione: perché non demandarla alle autorità amministrative?

In generale, poi, come Ai.Bi. ha segnalato in più occasioni, non si comprende il mantenimento dell’attribuzione alla autorità giurisdizionale di decisioni in materia di adozione internazionale, e in particolare il rilascio dell’idoneità all’adozione di minori stranieri – che ben potrebbe essere rilasciata da autorità amministrative come già avviene nella quasi totalità dei Paesi europei – e il riesame (dunque un doppio esame che contrasta con gli obiettivi di semplificazione e alleggerimento della giustizia) delle sentenze straniere di adozione, essendo queste di regola già approvate dalle autorità competenti dei Paesi coinvolti nel quadro della Convenzione dell’Aia 1993 e legge 149/2001.

La figura del difensore del minore

Si accoglie di buon grado anche l’ampliamento delle ipotesi nomina di un difensore del minore (curatore speciale) che può avere anche compiti di rappresentanza sostanziale e il potere di avviare procedimenti de potestate ex art.336 codice civile, ma su questa figura si osserva, d’altra parte, come non appaia specificato che il “curatore speciale” sia un avvocato il che, anche per uniformare l’attuale varietà della prassi dei TTMM sulla sua nomina, sarebbe invece preferibile anche per distinguerlo da altre figure ed essere maggiormente incisivi sui ruolo di “difesa del minore” cui sarà chiamato anche in linea con Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo 1996). Ai.Bi. ritiene essenziale che la nomina del rappresentante/difensore del minore non sia lasciata alla scelta discrezionale dei giudici ma sia obbligatoria in tutti i casi di allontanamento dei minori dalla famiglia di origine e venga effettuata sin dal primo momento in cui il minorenne viene collocato fuori dalla famiglia di origine e per tutta la durata dell’allontanamento.

Positive, infine, le maggiori garanzie procedurali e di controllo legate ai provvedimenti di allontanamento in urgenza ex art.403 cc che dovranno essere approvate entro tempi molto stretti dall’autorità giurisdizionale in modo che l’allontanamento dei minorenni dalle famiglie non sia mai lasciato al potere decisionale della “autorità pubblica” senza procedure certe e uniformi in ogni luogo del Paese.

In attesa che le proposte vengano esaminate alla Camera dei deputati, l’auspicio è che le associazioni del settore vengano maggiormente coinvolte nella formulazione definitiva delle proposte definitive della riforma.