Si può fare un testamento che, anche indirettamente, riduca le quote di diritto dei figli?

Spettabile redazione,
poche settimane fa è venuta a mancare mia madre. All’apertura del testamento, con mia grande sorpresa, sono venuta a sapere che la quota di eredità a me riservata era nettamente inferiore a quella stabilita per mia sorella. Ora mi chiedo, è possibile impugnare l’atto?
Marta

Cara Marta, i figli hanno diritto a delle quote indisponibili di eredità che un genitore non può comprimere.

Qualora il genitore abbia un solo figlio, e ci sia ancora il coniuge, la quota legittima a questi riservata sarà pari ad 1/2 del patrimonio. Qualora invece, come nel suo caso, i figli siano più di uno, sempre in presenza dell’altro genitore, la quota di diritto riservata ad ogni figlio sarà pari ad 1/3 del patrimonio e 1/3 sarà all’altro genitore. Se invece ci sono solo i figli ma non più l’altro genitore e non è stato redatto alcun testamento, allora l’intero patrimonio sarà diviso per legge tra i figli in parti uguali. E così via, a seconda delle varie situazioni devono farsi ragionamenti diversi.

Ogni persona, tuttavia, anche se sposata e con figli, può decidere di lasciare una parte del proprio patrimonio a chi desidera, che sia uno dei parenti o un amico o ancora un terzo, inclusa una associazione benefica. La quota di cui ogni persona può liberamente disporre è di 1/3. In quel caso, sarà necessario un testamento e, se valido, gli eredi divideranno secondo le quote di legge i 2/3 rimanenti.

Il problema dei testamenti, tuttavia, è che tra quando vengono fatti e quando vengono aperti può passare anche molto tempo e possono cambiare le cose, compresa la consistenza del patrimonio.

Così ad esempio, nel caso di due genitori con due figli, non si può prevedere quale dei genitori verrà a mancare per primo, e qualora entrambi facessero un proprio testamento, ciò potrebbe cambiare la consistenza del patrimonio di ciascuno e in tal modo compromettere anche la validità del testamento dell’altro. Questo perché le quote di libera destinazione (1/3) e quelle che spettano agli eredi legittimari, variano in funzione della consistenza del patrimonio e, se non calcolate in percentuale dal testatore ma in una esatta quantità, rischiano di ledere i diritti degli stessi legittimari.

Il divieto di patti successori

E’ anche opportuno, e lo ha sottolineato di recente la Corte di Cassazione, evitare i “patti” successori, veto che frequentemente nella pratica, si cerca di aggirare attraverso il ricorso al testamento simultaneo.
L’articolo 458 del codice civile, infatti vieta la sottoscrizione di qualsiasi accordo o patto successorio, inerente la futura divisione ereditaria.

Nell’ordinamento è prevista dal legislatore un’unica deroga, che è quella disciplinata all’art. 768 bis del codice civile sul “patto di famiglia“: accordo che disciplina la successione di quote societarie in capo ad un imprenditore.

La sentenza della Corte di Cassazione

Proprio su questo tema, la Corte di Cassazione, con sentenza n.18197 del 2.9.2020, è tornata a ribadire il divieto di patti successori estendendo il concetto di “patto”, vietato dalla legge e quindi nullo, anche al contenuto delle volontà risultante da due distinti testamenti dei genitori scritti nella stessa data ma non in un unico “accordo” vero e proprio, bensì in due documenti separati.
In questo modo la Cassazione ha riconosciuto ai figli la possibilità di dimostrare che, pur non esistendo un unico accordo tra i genitori, quei due testamenti conducevano al risultato analogo di dare esecuzione a un accordo non consentito dalla legge, perché in definitiva nulla delle successioni può essere stabilito prima, finché i genitori sono ancora in vita, rispetto ai beni da dividere tra i figli.

In genere tutte le volte in cui con testamento si devolva a terzi, ad es. per beneficenza, o a uno dei figli o ancora ad altri, una somma maggiore della quota di 1/3 consentita, senza rispettare le quote di eredità dei legittimari, si rischia una impugnazione della decisione perché illegittima.

Il legislatore tutela la libertà testamentaria

Tuttavia, è anche importante ricordare, che al di fuori delle quote di “diritto”, previste dal legislatore, il nostro ordinamento tutela e protegge comunque la libertà testamentaria che non può essere in alcun modo limitata. E infatti devolvere una parte del patrimonio a proprio piacimento, nei limiti di un terzo del totale, come consentito, è un meccanismo che può consentire in diversi casi anche di ristabilire una uguaglianza sostanziale rispetto a quella “formale”, mentre se si considerano le attività che molti enti realizzano a livello sociale in favore di chi ha più bisogno, il testamento si può addirittura trasformare in uno strumento per ristabilire gli equilibri non solo all’interno delle famiglie ma anche nella società.

E’ quindi fondamentale rivolgersi sempre ad un notaio se si desidera fare un testamento ed evitare di redigere dei testamenti fai da te, unico modo certo per fare in modo (o almeno tentare al meglio) di restituire a ciascuno gli equilibri e i diritti secondo la propria più intima volontà in modo valido.

Ufficio diritti Ai.Bi.