Tribunale per i Minorenni accoglie indicazioni razziste della coppia: aspiranti genitori dichiarati idonei

Se l’Adozione Internazionale non viene ancora percepita come una scelta di accoglienza, ma come fonte di bambini per coppie senza figli…

Un Tribunale per i Minorenni può accogliere indicazioni razziste da parte di una coppia di aspiranti genitori, dichiarandoli idonei alla Adozione internazionale? Purtroppo, anche nel 2020, tutto questo è possibile. Eppure sembrava chiarito una volta per tutte che l’adozione internazionale fosse uno strumento di solidarietà per dare una famiglia a bambini e ragazzi stranieri che ne sono privi e non viceversa un mezzo per fornire bambini in base alla scelta arbitraria di coppie senza figli. Sembrava ormai chiaro, perché riconosciuto da leggi nazionali e internazionali, che il razzismo è un reato.

Sembrava infine chiarito per sempre, in particolare con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13332/2010, che dinanzi a eventuali dichiarazioni di aspiranti genitori adottivi che esprimessero preferenze sui bambini da accogliere, focalizzate in particolare sulla razza, i giudici minorili competenti avrebbero dovuto trarre argomenti per capire di essere dinanzi a una coppia in realtà non idonea, perché l’adozione internazionale comporta grosse sfide di adattamento e il superamento di una serie di traumi affettivi dell’adottato. Tutto ciò che una famiglia che non sia pronta alle difficoltà legate alla interculturalità o alla gestione di situazioni di sofferenza non sarebbe in grado di affrontare…

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Invece, evidentemente, ci troviamo ancora al punto di partenza se il Tribunale per i Minorenni di Catania, si è trovato solo pochi mesi fa a pronunciare ancora una volta l’idoneità di una coppia disponibile esplicitando che “la coppia ha negato la disponibilità all’accoglienza di minori che presentino ‘tratti somatici e colore della pelle non tipicamente europei’, argomentando il proprio rifiuto con motivazioni che attengono alla ristrettezza dell’ambiente in cui essi dimorano, che implicherebbe un disagio del minore di colore rispetto alla necessità di difendersi da pregiudizi razzisti di molti concittadini che questi coniugi, molto semplici e con un bagaglio culturale ridotto, avrebbero difficoltà a fronteggiare, per come dagli stessi ammesso e spiegato”.

Ora, la cosa che appare grave in questo caso, oltre al solito meccanismo noto che attraverso il Tribunale per i Minorenni di fatto la Pubblica Amministrazione italiana fa propria la dichiarazione di razzismo espressa dalla coppia rendendosi a propria volta responsabile di tale comportamento, è che per altri versi il Tribunale per i Minorenni medesimo avrebbe dovuto riconoscere che la coppia in realtà non era idonea, perché le caratteristiche di cui parla l’articolo 29 bis della legge 184/1983 (e che i giudici dovrebbero inserire nel decreto) non dovrebbero essere riferite ai bambini da adottare ma alla coppia, e cioè alle caratteristiche che la stessa coppia presenta rispetto ad una particolare accoglienza eventualmente sopra la norma. In questo senso il decreto appare ancora più sorprendente perché il tribunale ha specificato che la coppia avrebbe manifestato “consapevolezza dei problemi che tipicamente il minore adottato presenta o può presentare (anche deficit di vario tipo…”, il che lascia intendere che l’unica riserva presente e accolta dai giudici è stata quella specificamente rivolta alla razza e al colore della pelle.

Inoltre a questa coppia è stata riconosciuta la possibilità di adottare anche in espressa violazione dell’art. 6 comma 2 della legge sull’adozione, sui limiti di età, perché non c’è alcuna motivazione a sostegno dell’indicazione della fascia di età da 0 a 7 anni, allorché i due coniugi, di anni 44 e 49 al momento del decreto, potrebbero adottare per legge un minorenne senza alcun limite massimo di età! Anche in questo caso, la limitazione inserita nel decreto non è certo inserita a vantaggio dei bambini in attesa di famiglia.

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L’Adozione Internazionale, insomma, continua a essere vista come fonte di figli e non come fonte di genitori. E questa visione a questo punto non può più dirsi delle sole coppie desiderose di figli (il che potrebbe non meravigliare). Sono invece a ben vedere gli stessi operatori della legge a continuare ad applicare in maniera errata sia la stessa legge dell’adozione che le autorevoli indicazioni della Suprema Corte con ciò evidentemente trascurando l’interesse dei bambini che dovrebbe essere il centro assoluto di questa materia ma che ancora, con evidenza, non lo è pienamente.

Questa è la più amara presa d’atto, soprattutto se si considera la data di deposito del decreto: a novembre 2019 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza compiva trent’anni. E proprio oggi, 27 maggio 2020 cade invece il “compleanno” della legge 176 del 1991 con cui l’Italia ha ratificato la medesima Convenzione.

Date, ricorrenze, anniversari, certo. Ma, evidentemente, di strada da fare per rendere giustizia ai bambini e ragazzi abbandonati ce n’è ancora tanta…