Vorrei donare un lascito ad un bambino abbandonato. Cosa devo scrivere nel mio testamento?

Buongiorno,
mi chiamo Laura e sono una professionista che si avvicina a maturare sufficienti anni di contributi per dire addio al lavoro. Essendo single, vorrei esprimere un desiderio che mi sta a cuore da diverso tempo e pensare a compiere un gesto di solidarietà per sostenere la vostra missione contro l’abbandono. Vorrei lasciare parte della mia eredità a un bambino abbandonato. Come posso fare per includerlo nei miei lasciti testamentari? Cosa devo comunicare al notaio per procedere?
Grazie
Laura

Gentilissima Laura,

rispondiamo con piacere alla sua email anche se occorrerebbe capire come primo punto se Lei ha in mente uno specifico bambino abbandonato, ad esempio perché già sostiene l’associazione con un SAD oppure perché ha conosciuto un preciso bambino, oppure se la Sua idea è quella di contribuire in generale alla missione di Ai.Bi.

Nel primo caso, se intende inserire un minorenne come beneficiario del suo testamento, occorre sapere che tra il momento in cui si fa testamento e il momento in cui poi questo spiegherà efficacia passeranno molti anni, come speriamo, e quindi il minore potrebbe a quel tempo essere adulto e in tal caso deciderà se accettare o meno il lascito e cosa farne. Se invece al tempo dell’apertura del testamento il beneficiario sarà ancora minorenne, allora è utile sapere che in assenza di genitori, il bambino o ragazzo avrà comunque delle figure che saranno deputate ad esercitare i suoi diritti e quindi ad occuparsi al suo posto delle procedure per l’accettazione dell’eredità e la sua corretta gestione fino alla maggiore età.

Accettazione con beneficio di inventario

Più precisamente, non potendo il minore agire direttamente, dovrà necessariamente accettare l’eredità con beneficio di inventario in nome e per conto del minore, un tutore (che potrà essere o un genitore o una persona nominata dal Tribunale per i Minorenni competente) che accetterà al posto suo. Se lo desidera nel testamento stesso si può anche designare un tutore per questi adempimenti.

In ogni caso i beni appartenenti al minore anche se amministrati dal tutore, potranno essere utilizzati a qualsiasi titolo solo con l’autorizzazione del giudice tutelare.

Per quanto riguarda l’attività di protezione dell’infanzia che Ai.Bi. svolge per i bambini abbandonati, si tratta per lo più di minori stranieri normalmente presenti all’estero, per cui la procedura sopra indicata potrebbe diventare particolarmente complicata e non necessariamente utile all’idea generale di contribuire nel migliori modo all’utilizzo del denaro per questi scopi. Sempre per il tempo che trascorre tra il fare testamento e la sua apertura, infatti, le situazioni possono mutare e non possiamo essere in grado di sapere se in quel futuro momento esisteranno gli stessi progetti, i bambini in carico in determinate strutture potranno essere rientrati in famiglia o accolti da altra famiglia, non raggiungibili dall’Associazione e così via.

Lasciti testamentari: parte dell’eredità a un minore abbandonato? Una soluzione più semplice

La soluzione preferibile, in questo caso in cui non avesse in mente uno specifico bambino di sua conoscenza ma avesse il desiderio di aiutare un bambino in difficoltà non identificato, è quella di devolvere per testamento i propri beni direttamente all’Associazione evitando la richiesta di essere utilizzati a vantaggio di un minore specificamente indicato direttamente da lei. Anche l’indicazione di un preciso progetto a tutela dell’abbandono esistente oggi potrebbe essere controproducente in caso ad essa fosse vincolato il lascito, proprio perché anche per i progetti non si può essere certi oggi di quali saranno realizzati e saranno più urgenti in futuro.

E’ quindi preferibile evitare i lasciti con precisi destinatari tramite l’Associazione

oppure lasciti condizionati, perché l’Associazione per statuto sostiene comunità e non singole persone e, inoltre, i progetti che vengono realizzati hanno una durata stabilita e sono legati alla presenza e operatività dell’Ente in un dato momento storico: in altre parole, non è detto che al momento dell’apertura della successione i progetti indicati nel testamento siano ancora in corso né che – se si tratta di progetti all’estero – l’Ente operi ancora in quel preciso Paese straniero, visto che questo aspetto è legato ad autorizzazioni delle pubbliche autorità.

Purtroppo, nel caso in cui un progetto non sia identificabile o il bambino indicato come beneficiario attraverso l’associazione non sia più reperibile all’apertura del testamento, il lascito ad una Associazione condizionato con un utilizzo troppo stringente potrebbe determinare l’inefficacia della disposizione testamentaria in favore della stessa Associazione. Diversa e senz’altro preferibile è l’ipotesi in cui il lascito all’Associazione di Sua fiducia non sia sottoposto a vincoli, e in quel caso sarebbe senz’altro valido e utilizzato dall’Associazione per gli scopi indicati nello Statuto, a beneficio di progetti e attività che in quel momento l’Associazione starà realizzando.

Riteniamo per tutti questi motivi come preferibile la soluzione di indicare al notaio che il lascito abbia ad oggetto una quota del patrimonio di sicura disponibilità senza intaccare porzioni spettanti per legge ad altri e comunicare i riferimenti dell’Associazione di cui si ha fiducia senza vincolare l’eredità o il lascito a specifici adempimenti.

Sperando di averle fornito delle indicazioni utili, la ringraziamo e per essersi rivolta a noi e porgiamo

Cordiali saluti