Per l’INPS un bambino adottato vale 1545,55 € all’anno

assegnoLe madri lavoratrici per la nascita del figlio, per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni internazionali o affidi) possono fare richiesta ai Comuni di residenza dell’assegna di maternità. Lo stabilisce L’inps, l’istituto nazionale previdenza sociale che precisa “la madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta”.

L’assegno  spetta alle  cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

“L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre –aggiunge l’Inps – al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza”.

Si tratta di un assegno di importo pari a 1.545,55 euro in caso di madre non lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza. L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Ad erogare l’assegno è l’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. L’assegno di maternità dei comuni non è nuovo e copre appunto le madri non lavoratrici. I requisiti di accesso sono stabiliti dai comuni. Per il 2014 l’importo annuo è intorno ai 1.600 euro

Fonte: gravidanzaonline