Adozione, genitori disabili: devono essere riconosciuti idonei da entrambi i Paesi coinvolti

E se si è disabili, regolarmente sposati e si vorrebbe adottare un figlio? Bisogna considerare le tre leggi principali sull’adozione. La 184 / 83 ,che per prima ha riconosciuto il diritto alla tutela della centralità del bambino nel processo di adozione e in nome di ciò ha ristretto alcuni limiti sull’adottabilità, per esempio stabilendo dei vincoli d’età per gli adottanti. La seconda, la 149/01 ,che ha disciplinato nuovamente questi vincoli e ha recepito la legislazione internazionale. E l’ultima, la 476 / 98 , che non è nient’ altro che la ratifica della Convenzione dell’Aja , che precisamente regola le adozioni internazionali.

Esaminati i testi, non v’è traccia di espresso divieto d’adozione per genitori disabili. La citata Convenzione, giustamente, richiede che il Paese dei genitori adottanti verifichi l’idoneità di questi ultimi a svolgere la loro funzione. Qui il meccanismo s’inceppa perché gli Stati d’appartenenza dei bambini possono, nell’ interesse del bambino stesso, non considerare atte all’adozione le persone con disabilità che, invece, per il Paese d’origine lo sono.

C’è, poi, la questione del certificato di sana e robusta costituzione, necessario ad avviare le pratiche, sia nazionali che internazionali, che può essere rilasciato o meno a seconda del tipo di disabilità. Così può succedere che una persona con una protesi per gamba possa divenire genitore e una in carrozzina no. Il diritto a una buona qualità di vita del bambino va rispettato, ma non è detto che, per esempio, una persona con sclerosi multipla non possa consentirlo a prescindere.

(Da Vivere in Armonia, 1 luglio 2012)