Adozioni internazionali: Come posso richiedere il nuovo congedo parentale a ore?

Cara Ai.Bi., buongiorno!
Nei giorni scorsi ho avuto modo di leggere sui giornali che a breve sarebbe cambiato qualcosa relativamente ai congedi parentali. A quanto pare, le norme contenute nel cosiddetto Jobs Act introdurranno qualcosa di nuovo in materia. In particolare, ho letto che sarà introdotta la possibilità di usufruire di tale congedo anche per frazioni della giornata lavorativa. Vorrei capire un po’ meglio di che cosa si tratta, soprattutto alla luce del fatto che a breve io e mia moglie partiremo alla volta della Russia per andare a prendere nostro figlio, un bel bambino di 5 anni che finalmente siamo riusciti ad adottare.

Grazie per le informazioni,

Marco

 

CRINO-21Caro Marco,

in effetti il Jobs Act ha introdotto delle novità in materia di congedo parentale. Novità a cui è stata data attuazione con la circolare 152 dell’Inps, pubblicata martedì 18 agosto. Dal giorno 19, quindi, è possibile inviare all’Istituto di previdenza le domande per fruire del congedo parentale a ore che, in realtà, in mancanza di indicazioni specifiche nella contrattazione collettiva, può essere pari solo a mezza giornata lavorativa.

Nello specifico, vi sarebbero due possibilità. In mancanza di intese tra le parti, il Jobs Act stabilisce che il congedo a ore possa essere fruito “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero”. Invece, se il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva, esso potrà essere anche di durata inferiore.

La procedura richiede l’utilizzo di un modello specifico, diverso da quello del congedo giornaliero, nel quale il genitore richiedente deve specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale o secondo la disciplina introdotta dal Jobs Act.

La procedura prevede che il totale delle ore di congedo richiese sia calcolato in giornate lavorative intere. Nella domanda, quindi, occorre dichiarare il numero di giornate da fruire in modalità oraria e il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Il genitore richiedente è anche tenuto, salvo i casi di oggettiva impossibilità, a dare un preavviso al datore di lavoro secondo le modalità definite dai contratti collettivi e comunque non meno di 5 giorni prima in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero e non meno di 2 giorni prima in caso di congedo orario.

La domanda può essere inviata in 3 modi: i patronati; il call center dell’Inps; il sito internet dell’Inps, utilizzando il proprio codice Pin.

È importante precisare che, nella fase iniziale, la procedura prevede delle eccezioni. In primo luogo, solo in questa fase, la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in date antecedenti alla presentazione della domanda stessa. Quando il sistema entrerà a regime, il modulo dovrà essere invece inoltrato all’Inps prima o al massimo il giorno stesso dell’inizio del congedo. In secondo luogo, sempre solo nella fase iniziale, le richiese sono presentate in relazione al singolo mese solare. Pertanto, chi intende fruirne per 2 mesi, dovrà presentare 2 distinte domande. È in vigore comunque una procedura semplificata che permette di acquisire, a partire da una domanda già presentata, una nuova richiesta, indicando solo il numero di giornate intere da fruire su base oraria nel corso di un nuovo periodo.

Ricordiamo infine che il congedo parentale, in tutte le sue forme, può essere richiesto dai genitori biologici fino al 12esimo anno di età del bambino e dai genitori adottivi fino al 12esimo anno dalla data di ingresso in Italia del minore.

Un caro saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.