Adozioni internazionali. Posso chiedere il congedo di maternità per un periodo inferiore ai 3 mesi previsti dalla legge?

Buongiorno Ai.Bi.,

vorrei sottoporvi un mio problema. Il 18 dicembre dell’anno scorso nella nostra famiglia è entrata una bambina di 10 anni in affido non preadottivo.

Nel mio caso specifico il tempo utile per chiedere il congedo maternità obbligatorio per legge andrebbe quindi dal 18 dicembre stesso al 18 giugno. Tuttavia, per necessità legate al mio lavoro, posso chiedere solo il periodo che va dal 23 marzo al 18 maggio: quindi meno dei 3 mesi che la legge mi concederebbe.

La mia domanda quindi è la seguente: posso chiedere il congedo di maternità anche per un periodo inferiore ai tre mesi prescritti dalla legge?

Attendo informazioni da parte vostra,

Luciana

 

giudice2Cara Luciana,

nellaffidamento familiare temporaneo, di cui alla legge 184/1983 e successive modificazioni, il congedo di maternità spetta per un periodo di 3 mesi che possono essere fruiti però (a differenza che nell’adozione e nell’affidamento preadottivo) solo successivamente all’ingresso del minore nel nucleo familiare e non prima. E’ quindi corretto il ragionamento sul suo “diritto” di poter mancare da lavoro a partire dal giorni in cui la bambina è entrata in Italia (18 dicembre 2015).

Attenzione tuttavia, perché questi diritti devono essere esercitati, per non essere persi, con una specifica domanda all’Inps e una apposita comunicazione al datore di lavoro che vanno fatte prima dell’inizio del congedo di maternità. Se alla data di oggi non avesse ancora provveduto a tale richiesta né avesse usufruito del riposo, ad oggi resterebbero in realtà solo 2 mesi di congedo usufruibili.

Infatti i tre mesi possono essere fruiti anche in maniera frazionata ma nell’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.